In tema di rapporti di conto corrente bancario, l’onere di allegazione grava sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l’indicazione di specifiche rimesse solutorie.
Al correntista, di contro, spetterà provare l’esistenza di versamenti indebiti e chiederne la restituzione in riferimento ad un dato conto e ad un tempo determinato e la banca potrà limitarsi ad eccepire la prescrizione allegando l’inerzia dell’attore in ripetizione e dichiarare di volerne profittare, riconducendo così ad una ragionevole simmetria gli oneri gravanti sulle parti contendenti e spostando con ciò la valutazione dal piano delle allegazioni a quello della prova.
Questi i principi ribaditi dal Tribunale di Cuneo, Giudice Daniela Rispoli nella sentenza n. 760 del 30.09.2021.
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