Ai fini dell’accertamento dell’usura, le spese relative ai premi assicurativi non devono essere prese in considerazione nel calcolo del T.E.G., secondo quanto stabilito dalle Istruzioni della Banca d’Italia del 2006, che escludono espressamente le spese di assicurazione, certificate da apposita polizza.
Questo il principio ribadito da Tribunale di Cagliari, Giudice Bruno Malagoli nella sentenza n. 3755 del 28.12.2021.
Nel caso di specie, l’attore aveva convenuto in giudizio la banca, con la quale aveva stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, per ottenere la restituzione di quanto assumeva aver pagato in maniera indebita.
Il mutuatario, in particolare, eccepiva l’usurarietà del consto del finanziamento ed invocava l’applicazione dell’art. 1815 comma 2 c.c.
La problematica, dunque, si snodava attorno alla assoggettabilità delle spese assicurative alla disciplina antiusura, quindi alla loro collocabilità all’interno del calcolo del T.E.G.
Al riguardo, v’è da sottolineare che le Istruzioni della Banca d’Italia del 2006, applicabili ratione temporis, dispongono che nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate – come nell’ipotesi in esame, avente ad oggetto, per l’appunto, un finanziamento contro cessione del quinto – le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza.
Pertanto, risulta corretta l’esclusione dal calcolo del T.E.G. delle spese relative ai premi assicurativi, purché siano certificate da apposita polizza.
Nel caso in esame, infatti, le spese indicate in contratto risultavano dalla polizza stipulata con la compagnia assicuratrice e prodotta in atti.
Il Tribunale, quindi, escludeva il superamento del tasso soglia e, di conseguenza, l’usura originaria del contratto.
Si ricorda, poi, che l’eventuale superamento del tasso soglia durante lo svolgimento del rapporto contrattuale non configura l’illecito disciplinato dalla normativa sull’usura, così come statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 24675 del 2017, escludendo la sanzionabilità della c.d. “usura sopravvenuta”.
Qualora il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso di svolgimento del rapporto, la soglia d’usura come determinata sulla base delle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto.
Pertanto, considerato che il superamento del tasso soglia in taluni trimestri del rapporto in esame-così come rilevato dal CTU- sarebbe stato irrilevante ai fini dell’applicabilità dell’art. 1815 c.c., in quanto avrebbe configurato usura sopravvenuta, il Tribunale rigettava la domanda in quanto infondata.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA e COSTI ASSICURATIVI: il premio non rientra nel TEG per i rapporti sorti prima del 2010
SI APPLICANO RATIONE TEMPORIS LE ISTRUZIONI DI BANCA D’ITALIA DEL 2006, CHE ESPRESSAMENTE ESCLUDEVANO LE POLIZZE
Sentenza | Tribunale di Cagliari, Giudice Bruno Malagoli | 28.12.2021 | n.3755
USURA: escluso da TEG il costo assicurazione
Non deve essere considerato ai fini della verifica del superamento del tasso soglia
Sentenza | Tribunale di Pescara, Giudice Cleonice G. Cordisco | 15.10.2020 | n.1085
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-escluso-da-teg-il-costo-assicurazione
USURA: SPESE PER ASSICURAZIONE SULLA VITA ESCLUSE DAL TEGM
CORRETTA METODOLOGIA CALCOLO CONTENUTA NELLE ISTRUZIONI BANKITALIA
Sentenza | Tribunale di Torino, Dott.Ssa Maurizia Giusta | 28-05-2015 | N.3944
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno