Ai fini della valutazione dell’usura, non devono essere computate anche le spese sostenute per la copertura assicurativa obbligatoria previste dall’art. 54 del DPR n.180 del 1950, in osservanza alle disposizioni della Banca d’Italia per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006, applicabili ratione temporis, che disponevano infatti che esse non debbano essere ricomprese in tale calcolo quando derivino dall’adempimento degli obblighi di legge.
Questo il principio ribadito dal Tribunale di Milano, Giudice Michela Guantario nella sentenza n. 1489 del 18.02.2022.
In particolare, nel caso di specie, la cliente correntista conveniva in giudizio la banca perché venisse accertata l’usurarietà degli interessi pattuiti nel contratto di finanziamento stipulato contro cessione del quinto della pensione Inps percepita dalla stessa. In seguito alla morte della attrice, il giudizio proseguiva nei confronti del suo erede.
Orbene, secondo un orientamento giurisprudenziale, nella valutazione del superamento del tasso usurario, dovrebbero essere considerate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il finanziamento anche prima della emanazione delle Istruzioni della Banca d’Italia che dal 2009 includono tali voci nel TEG.
Sempre tale tesi sostiene che, qualora i decreti ministeriali indeterminazione del TEGM conformemente alle Istruzioni della Banca d’Italia non includano i costi assicurativi, ciò potrebbe al più incidere sulla loro validità come provvedimenti amministrativi, per contrarietà alla norma di legge di cui sono applicazione.
Pertanto, deve ritenersi inapplicabile la disciplina dell’usura per difetto dei tassi soglia rilevati, in quanto essi saranno disapplicati dal giudice qualora le rilevazioni effettuate dalla Banca d’Italia dovessero essere inficiate da illegittimità per contrarietà a norme imperative.
Ciò posto, nel caso di specie, pur volendo considerare illegittime le rilevazioni dei tassi effettivi globali medi per il periodo preso in considerazione, non può essere compiuta una verifica dell’usura.
Per tali ragioni, il Tribunale rigettava la domanda attorea compensando le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA e COSTI ASSICURATIVI: il premio non rientra nel TEG per i rapporti sorti prima del 2010
Si applicano ratione temporis le Istruzioni di Banca d’Italia del 2006, che espressamente escludevano le polizze
Sentenza | Tribunale di Cagliari, Giudice Bruno Malagoli | 28.12.2021 | n.3755
USURA – CESSIONI DEL QUINTO: sino al 2009 non rileva il costo della polizza assicurativa
La verifica deve basarsi su valori omogenei, nel rispetto del principio di simmetria delineato dalle Sezioni Unite
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Guido Macripò | 24.09.2021 | n.7675
USURA: escluso da TEG il costo assicurazione
Non deve essere considerato ai fini della verifica del superamento del tasso soglia
Sentenza | Tribunale di Pescara, Giudice Cleonice G. Cordisco | 15.10.2020 | n.1085
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-escluso-da-teg-il-costo-assicurazione
USURA: SPESE PER ASSICURAZIONE SULLA VITA ESCLUSE DAL TEGM
CORRETTA METODOLOGIA CALCOLO CONTENUTA NELLE ISTRUZIONI BANKITALIA
Sentenza | Tribunale di Torino, Dott.Ssa Maurizia Giusta | 28-05-2015 | N.3944
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno