In tema di prescrizione, elemento costitutivo è rappresentato dall’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di detta inerzia, necessaria per il verificarsi dell’effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l’identificazione del diritto e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge.
Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l’eccezione – che, com’è noto, costituisce una tipica eccezione in senso stretto- implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell’effetto, e non anche di indicare direttamente o indirettamente le norme applicabili al caso di specie, l’identificazione delle quali spetta al giudice, che – previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione – potrà applicare una norma di previsione di un termine diverso.
Questi i principi ribaditi dal Tribunale di Padova, giudice Luca Marani nella sentenza n.1396 del 12.07.2021.
Nel caso esaminato dal giudice di merito una società correntista conveniva in giudizio la banca con la quale aveva intrattenuto dei rapporti di conto corrente, agendo al fine di ottenere la restituzione di pagamenti asseritamente indebiti a titolo di interessi e commissioni di massimo scoperto.
In base al ragionamento ricostruito dalla recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (25.07.2002, n. 10955) è sufficiente che il correntista che agisce in giudizio indichi l’esistenza di pagamenti indebiti e riferisca la restituzione ad un tempo e un conto determinati. La banca, dal canto suo può allegare l’inerzia di colui che agisce in ripetizione, dichiarando di volerne profittare.
Dopo tale pronuncia, il problema delle rimesse solutorie si sposta sul piano della prova, in quanto il giudice dovrà valutare la fondatezza delle tesi presentate dalle parti alla luce del riparto probatorio ex art. 2797 c.c.
Il Giudice al fine di accertare la sussistenza ed il limite di un affidamento (e, quindi, dell’ammontare delle rimesse ripristinatorie per le quali il diritto di ripetizione non si prescrive fino al decimo anno dalla chiusura del conto o dall’invio tempestivo di un atto interruttivo della prescrizione) dovrà fare innanzitutto riferimento ai contratti dimessi in causa ed in mancanza anche a presunzioni purchè gravi precise e concordati, come ad esempio le risultanze della Centrale Rischi, stante la natura ammissiva (non propriamente confessoria in quanto si tratta di comunicazioni effettuate dall’istituto di credito alla Banca d’Italia) del documento.
Il Tribunale ha accolto l’eccezione di prescrizione formulata dalla Banca in merito al diritto alla ripetizione dell’indebito formulato dalla società cliente.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INDEBITO: il cliente che agisce per l’indebito deve allegare le rimesse solutorie in conto
In mancanza l’atto di citazione è nullo
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Arminio Salvatore Rabuano | 14.09.2021 | n.2597
INDEBITO: onere del cliente di produrre l’intera sequenza degli estratti conto
La serie ininterrotta dovrà partire dall’inizio del rapporto
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Lorenzo Lentini | 27.05.2021 | n.1484
RIPETIZIONE INDEBITO: la mancata produzione degli estratti conto comporta il rigetto della domanda
Il correntista deve provare in giudizio l’intera ed integrale sequenza
Sentenza | Tribunale di Potenza, Giudice Amleto Pisapia | 03.12.2019 | n.996
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