In materia di legittimazione attiva, nell’ipotesi di cessione di azienda bancaria e di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell’atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell’atto stesso o l’accettazione da parte del debitore ceduto.
Sul punto, in accordo con le norme ordinarie, per il cessionario risulterebbe sufficiente provare la notificazione della cessione o l’accettazione da parte del debitore ceduto.
Invero, risultando applicabile la disciplina speciale, ai fini della validità della notificazione sarà sufficiente la mera prova, a carico dell’interessato, dell’avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale.
Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall’art. 58 del TUB (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell’art. 1264, cod. civ.
Lo scopo di siffatto tipo di disciplina ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, un regime di favore in capo alla cessionaria stante la sufficienza della pubblicazione in Gazzetta. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall’art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da quest’ultima.
La notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma può aver luogo anche mediante l’atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio.
In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile.
Questi i principi di diritto espressi dalla Corte di Appello di Catania, Pres. Dipietro – Rel. Napoli con la sentenza n. 253 dell’8 febbraio 2022.
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