Grava sul correntista, che promuove un giudizio contro l’istituto di credito, l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa di restituzione dell’indebito oggettivo, quindi la mancanza originaria o sopravvenuta della causa del pagamento da lui effettuato.
Questo il principio ribadito dal Tribunale di Terni, Giudice Claudia Tordo Caprioli nella sentenza n. 57 del 12.01.2022.
Orbene, la giurisprudenza è pacifica nell’affermare che, in caso di accertamento negativo del credito, il regime dell’onere probatorio, ex art. 2697 c.c., prevede che gravi su chi intende far valere in giudizio un diritto l’onere di dimostrare i fatti negativi che deduce, sul presupposto che la negatività dei fatti oggetto di prova non esclude, né inverte l’onus probandi che grava sulla parte che fa valere il diritto rispetto al quale il fatto, pur se negativo, è elemento costitutivo.
Il correntista è tenuto, anzitutto, ad allegare in maniera specifica e dare prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, quindi, la corresponsione delle somme alla Banca e l’inesistenza – originaria o sopravvenuta – del relativo titolo giustificativo senza limitarsi ad indicazioni generiche.
Per tali motivi, non avendo parte attrice adempiuto a tale onere, il Tribunale ha rigettato la domanda con condanna alle spese.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
La domanda è inammissibile nell’ipotesi di perdurante apertura del conto
Sentenza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato | 02.09.2021 | n.899
INDEBITO: il cliente che agisce per l’indebito deve allegare le rimesse solutorie in conto
In mancanza l’atto di citazione è nullo
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Arminio Salvatore Rabuano | 14.09.2021 | n.2597
INDEBITO: onere del cliente di produrre l’intera sequenza degli estratti conto
La serie ininterrotta dovrà partire dall’inizio del rapporto
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Lorenzo Lentini | 27.05.2021 | n.1484
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