L’elezione di domicilio effettuata dal debitore nel contratto di mutuo fondiario rimane valida ed efficace per tutti gli atti della procedura di esecuzione forzata, in quanto, nonostante l’avvenuta abrogazione del R.D. n. 646 del 1905 da parte dell’art. 161 T.U.B. (D.Lgs. n. 385 del 1993).
Sempre secondo quanto sancito nella normativa di settore all’art. 41- che disciplina ex novo il procedimento esecutivo relativo ai crediti fondiari – non è presente alcuna disposizione che individui espressamente né il luogo né le modalità di notificazione degli atti esecutivi.
Infatti, la norma in parola si preoccupa di disciplinare aspetti diversi ed ulteriori del procedimento di esecuzione relativamente a crediti rilevanti da contratti bancari.
In tale contesto, la notifica, perché si perfezioni validamente, dovrà essere eseguita nel domicilio eletto dal debitore al momento della stipula del mutuo fondiario.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. III, Pres. Di Nanni -Rel. Lanzillo nella sentenza n. 1272 del 25.02.2022.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
Occorre l’opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c.
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ., Pres. Frasca – Rel. D’Arrigo | 15.11.2019 | n.29729
OPPOSIZIONE TARDIVA A D.I.: non è sufficiente l’irregolarità della notificazione
È ONERE DELL’OPPONENTE PROVARE LA CONOSCENZA TARDIVA DEL PROVVEDIMENTO
Ordinanza | Corte di Cassazione Pres. Cristiano, Rel. Valitutti | 20.11.2017 | n.27529
NON È AMMISSIBILE L’APPELLO AVVERSO IL DECRETO INGIUNTIVO
Sentenza | Corte d’Appello di Torino, Pres. La Marca, Rel. Macagno | 10.01.2018
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