Nel contratto di cessione le “passività incluse” si pongono come rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria e, pertanto, si pongono come rapporti trasferibili se relativi a contenzioso insorto prima della data di esecuzione, che inerisce ai rapporti giuridici ceduti.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Vicenza, Giudice Silvano Colbacchini nella sentenza n.424 del 14.03.2022.
Nel caso di specie, la società cliente conveniva in giudizio la banca prima cessionaria per ottenere la restituzione di quanto indebitamente versato alla stessa sul presupposto della nullità di clausole e pagamenti effettuati in forza di un contratto di conto corrente di credito. Seguiva l’apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa della banca prima cessionaria – che però non si costituiva – con conseguente chiamata in giudizio della banca seconda cessionaria.
In punto di diritto, pertanto, non può trovare applicazione la disciplina generale dettata, per la cessione di azienda preesistente, dagli artt. 2558, 2559 e 2560 cod. civ. dovendosi tenere conto dei rapporti trasferiti. Inoltre, anche guardando alla normativa di settore si ravvisa l’applicazione dei medesimi principi.
Più compiutamente va specificato che, anche in seguito all’assoggettamento della prima cessionaria alla proceduta di L.C.A., il complesso di beni trasferiti alla seconda cessionaria si identifica come un “pacchetto” costituito ex novo che, pertanto, non può identificarsi come organizzato per l’esercizio dell’attività d’impresa ma unicamente come facente parte dell’attività aziendale stessa, e cioè quale complesso di beni trasferiti.
Pertanto, nella vicenda in esame, il Giudice di merito ha dichiarato la contumacia della banca prima cessionaria ed ha altresì dichiarato infondate – per carenza di legittimazione passiva – le domande attoree nei confronti della banca cedente e improcedibili nei confronti della BANCA PRIMA CESSIONARIA con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CESSIONE IN BLOCCO EX ART. 58 DEL D.LGS. 385/1993 T.U.B. E LEGITTIMAZIONE DELLA CESSIONARIA
LA PARTE CHE AGISCE HA L’ONERE DI DIMOSTRARE L’INCLUSIONE DEL CREDITO OGGETTO DI CAUSA NELL’OPERAZIONE
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ. -1 , Pres. Scaldaferri – Rel. Terrusi | 05.11.2020 | n.24798
CESSIONE DEL CREDITO A GARANZIA: CESSIONARIO PUÒ ESCUTERE IL DEBITORE ORIGINARIO
GRAVA SU DI LUI L’ONERE DELLA PROVA IN CASO DI AZIONE CONTRO IL DEBITORE CEDUTO
Ordinanza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. De Chiara – Rel. Vella | 28.05.2020 | n.10092
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