In tema di responsabilità professionale, l’inadempimento degli obblighi informativi da parte del notaio nei confronti del cliente, si configura come una violazione dell’obbligo di buona fede ex art. 2043 c.c.
In particolare, si ritiene che tale obbligo, seppur non determinabile ab origine, possa considerarsi leso qualora si pongano in essere comportamenti – attivi o omissivi – che possano avvantaggiare una delle parti contraenti e, conseguentemente, incarnare un comportamento malizioso o reticente del professionista.
Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. III, Pres. Frasca – Rel. Fiecconi con l’ordinanza n. 7185 del 4 marzo 2022.
In particolare, il notaio, tra ottobre 2012 e settembre 2013, aveva concluso quattro contratti di compravendita relativi a diversi immobili, per il valore complessivo di € 443.000,00, venivano però versati dall’acquirente soli € 41.000,00 prevedendosi, per il residuo, la rateazione del pagamento.
Inoltre veniva prevista la rinuncia da parte della venditrice all’iscrizione di ipoteca legale sugli immobili oggetto di compravendita.
La cliente-venditrice citava in giudizio il notaio ritendendo che lo stesso avesse violato i propri obblighi professionali, in particolare quello di correttezza e buona fede, nella fase di stipulazione e sottoscrizione degli atti di vendita.
In materia di responsabilità professionale del notaio, appare rilevante il riferimento all’art. 2043 c.c. relativamente ai comportamenti contrari alla buona fede nella fase di conclusione del contratto. La violazione di questo dovere può integrare, in determinate circostanze, vizi del consenso nella fase di stipulazione e sottoscrizione del contratto.
La buona fede, quale clausola generale, non può essere predeterminata in maniera univoca ma, certamente, deve rispondere al canone della lealtà nella fase di contrattazione e sottoscrizione del contratto stesso.
Nell’ambito della libertà negoziale, così come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, va guardato il contesto in cui l’atteggiamento lesivo si sia prodotto ed in particolare le conseguenze che dallo stesso siano scaturite per il c.d. contraente debole.
Pertanto, sul professionista, in maniera più puntuale rispetto ai contratti stipulati tra privati, incombe un onere di correttezza e buona fede più stringente ed incisivo valutato secondo canoni stringenti.
Il “contegno”, per i motivi sopra espressi, potrà essere valutato come violazione dell’onere professionale determinando conseguenze in capo all’operatore qualificato.
Nel caso di specie, stante l’atteggiamento negligente tenuto dal notaio nella fase di trattativa e sottoscrizione dei contratti di compravendita, si è originato, a danno della cliente-venditrice, un difetto informativo produttivo di un rilevante danno economico a suo carico.
Per tali motivi, la Corte rigettava il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RESPONSABILITÀ NOTAIO: è tenuto a risarcire il danno derivante dall’omessa verifica delle visure
Il danno va commisurato all’effettivo nocumento sofferto dall’acquirente
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. III civ., Pres.– Rel. De Stefano | 17.11.2020 | n.26192
RESPONSABILITA’ DEL NOTAIO: SUSSISTE NEL CASO IN CUI IL BENE È GRAVATO DA IPOTECA GIUDIZIALE
È INVECE ESCLUSA QUALORA LE PARTI LO ABBIANO ESPRESSAMENTE ESONERATO SALVO CHE LA PARTE NON DIMOSTRI LA CONOSCENZA DEL GRAVAME PREGIUDIZIEVOLE
Ordinanza | Cassazione civile, Sez. IV civ., Pres. Frasca – Rel. Cirillo | 24.05.2019 | n.14169 https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/responsabilita-del-notaio-sussiste-nel-caso-in-cui-il-bene-e-gravato-da-ipoteca-giudiziale
IL DANNO VA LIQUIDATO IN MISURA PARI AL VALORE DELL’IMMOBILE SOLO QUANDO IL PROPRIETARIO NE PERDE LA DISPONIBILITÀ
Sentenza | Corte di Cassazione, sez. III civ., Pres. Frasca – Rel. Positano | 13.07.2018 | n.18525
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