In materia di estinzione anticipata dei finanziamenti da parte del consumatore, l’art. 125 sexies TUB, che – nella formulazione vigente sino al 24 luglio 2021 – attribuisce al mutuatario il diritto al rimborso dei costi legati alla durata residua del contratto, non trova applicazione per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 141/2010 e della relativa disciplina attuativa, dovendosi ritenere applicabile esclusivamente l’art. 125 comma 2 TUB, che assegnava il diritto all’equa riduzione del costo del credito.
Non può ritenersi vessatoria la clausola che esclude il diritto al rimborso di alcune componenti di costo, qualora formulata in modo chiaro ed inequivoco.
Nel giudizio incardinato dal mutuatario per la ripetizione degli oneri (asseritamente) non maturati, incombe sul cliente-attore l’onere di provare l’estinzione anticipata del finanziamento, tramite il pagamento integrale dell’importo residuo.
Questi i principi ribaditi dal Tribunale di Tivoli, Giudice Francesco Lupia con sentenza n. 225 del 16.02.2022.
Nella vicenda di specie, un mutuatario conveniva in giudizio la Banca, con la quale aveva stipulato due contratti di cessione del quinto della retribuzione, per ottenere la ripetizione di quanto asseritamente non rimborsato dalla in sede di estinzione anticipata.
La difesa attorea chiedeva applicarsi l’art. 125 sexies TUB, invocando il diritto al rimborso di tutti i costi accessori, richiamando la giurisprudenza di recente “influenzata” dall’impatto della sentenza “Lexitor” della Corte di Giustizia UE.
In realtà, come evidenziato dal Tribunale, tale norma non è risultata applicabile al caso concreto.
In primis, per uno dei due contratti, la difesa del cliente non aveva fornito prova dell’estinzione anticipata del finanziamento – anzi in corso di ammortamento.
Il secondo dei contratti per cui era causa risultava, invece, stipulato in data antecedente all’entrata in vigore dell’art. 125 sexies TUB.
Sul punto, il giudice ha ricostruito l’evoluzione normativa, ricordando come, per espressa disposizione transitoria (art. 30 Direttiva di armonizzazione massima 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori), il nuovo art. 125 sexies T.U.B. si applica esclusivamente “ai contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 141/2010 e della relativa disciplina attuativa”.
Ne è discesa l’applicabilità al caso concreto dell’art. 125 2° co. TUB, norma che prevedeva: “se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto ad un’equa riduzione del corrispettivo del credito, conformemente alle disposizioni che verranno stabilite nella delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio”. La norma di attuazione era costituita dall’ art. 3 D.M. 8 luglio 1992, rubricato “adempimento anticipato”, secondo cui “Il consumatore ha sempre la facoltà dell’adempimento anticipato, tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all’uno per cento del capitale residuo”.
Il II comma del menzionato articolo prevedeva inoltre che “Qualora il contratto non dettagli l’importo del capitale residuo dopo ciascuna rata di rimborso, esso si determina quale somma del valore attuale di tutte le rate non ancora scadute alla data dell’adempimento anticipato, calcolata mediante la formula riportata in allegato 2 al presente decreto”.
Tanto premesso, il Tribunale ha esaminato il regolamento contrattuale di specie, che prevedeva la rimborsabilità di quota parte delle commissioni “recurring” (commissioni di gestione) e la non retrocedibilità delle altre commissioni “up-front”.
Sul punto, il giudice ha escluso la vessatorietà dell’anzidetta clausola, richiamando l’orientamento consolidato in giurisprudenza, per il quale è sufficiente che una siffatta disposizione contrattuale sia formulata in modo chiaro ed inequivoco (ex multis, Sentenza | Tribunale di Pavia, Giudice Laura Cortellaro | 02.05.2020 | n.497, GdP di Roma n. 23083/2019, Tribunale di Torino sentenza n° 1823/2017).
Nel caso in esame, alla cliente era stata consegnata tutta la documentazione prevista dalla disciplina di trasparenza applicabile pro tempore, recante:
– la disciplina dell’estinzione anticipata;
– l’indicazione dei costi del finanziamento – contraddistinti da lettere maiuscole dell’alfabeto – con elencazione tassativa (attraverso le citate lettere maiuscole) e separata di quelli rimborsabili e non rimborsabili;
– l’approvazione esplicita doppiamente confermata delle citate clausole contrattuali;
– la dichiarazione espressa sottoscritta dalla cliente di aver ben compreso e valutato, tra l’altro, le clausole contrattuali e il loro significato nonché i costi connessi all’operazione di finanziamento.
Ne è discesa la validità – ad avviso del Tribunale – della suddetta clausola e l’infondatezza della pretesa restitutoria dei costi di finanziamento, in quanto espressamente esclusi da tale pattuizione.
La domanda del mutuatario è stata pertanto integralmente rigettata, con spese giudiziali a carico del mutuatario.
L’orientamento, soprattutto con riferimento ai contratti stipulati ante D.Lgs. 141/2010 è da ritenersi ormai consolidato.
L’inapplicabilità dell’art. 125 sexies TUB esclude, peraltro, che debba approfondirsi il tema dell’operatività o meno dei cc.dd. principi “Lexitor”.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
“LEXITOR”: IRRILEVANTE PER I RAPPORTI DI MUTUO ANTE 2010
Va esclusa l’applicazione retroattiva dell’art. 125 sexies TUB. Valida ed efficace la “clausola di non ripetibilità”.
Sentenza | Corte d’Appello di L’Aquila, Pres. Iannaccone – Rel. Ciofani | 26.01.2021 | n.128
CESSIONE DEL QUINTO: Lexitor sempre irrilevante per i rapporti antecedenti al 2010
Vale il criterio dell’equa riduzione del costo del credito previsto dal vecchio art. 125 TUB
Ordinanza | Tribunale di Savona, dott. Alberto Princiotta | 24.09.2021 |
Non viene in rilievo l’art. 125 sexies TUB né la sentenza “Lexitor”
Sentenza | Giudice di Pace di Milano, Dott.ssa Sonia Elisabetta Giannelli | 22.04.2021 | n.2665
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