ISSN 2385-1376
Il creditore ha diritto ad ottenere provvedimento con declaratoria della devoluzione dell’eredità in favore dello Stato e ad alla conseguente trascrizione del bene oggetto del compendio ereditario, considerato anche che lo Stato non può rinunciare e che, ex art. 586, 2° comma, c.c., che in ogni caso non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Corrado Cartoni con la sentenza n. 23914 del 22/12/2016.
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