Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005, ha vietato la riproduzione uniforme dello schema di fideiussione suggerito dall’ABI, con la conseguenza che l’uso non occasionale delle clausole contestate deve essere provato dall’attore ai sensi della regola generale disposta dall’art. 2967 c.c.
Va condannato per lite temeraria il garante che, con una allegazione del tutto generica operata per la prima volta, in sede di comparsa conclusionale deduca la nullità della fideiussione per violazione delle intese anticoncorrenziali, per contrarietà allo schema Abi, domanda non avanzata in sede di precisazione delle conclusioni.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Rovigo, Giudice Federica Abiuso nella sentenza n. 138 del 14.02.2022.
Nel caso in esame, la questione relativa alla nullità delle clausole riproduttive dello schema ABI originava da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei confronti del debitore principale.
Al riguardo, i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell’art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
La nullità dell’intesa a monte determina, dunque, la nullità derivata del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole: la nullità relativa possa chiaramente comportare anche la nullità dell’intero contratto ai sensi dell’art. 1419 c.c.
Il provvedimento della Banca d’Italia ha vietato l’uso non già occasionale dello schema di fideiussione suggerito dall’ABI, pertanto, la dimostrazione del carattere appunto uniforme dell’applicazione delle clausole contestate, essendo elemento costitutivo del diritto vantato, deve essere provato dall’attore, secondo la regola generale dell’art. 2697 c.c.
La giurisprudenza, infatti, è pacifica nell’affermare che, per la dimostrazione della nullità derivata del contratto a valle rispetto a quella dichiarata del contratto a monte, va provato il nesso di dipendenza delle fideiussioni con lo schema deliberato dall’ABI, salva il caso in cui sia provata la illiceità contrarietà a norma imperativa.
Pertanto, la parte che voglia far valere la nullità della fideiussione è gravata dell’onere della prova e, nel caso di specie, l’opponente non ha provato né dedotto in maniera specifica un collegamento negoziale o un nesso di dipendenza tra la fideiussione e la deliberazione dell’ABI.
Per tali motivi, il Tribunale rigettava l’opposizione con condanna alle spese.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE-ABI: i provvedimenti dell’autorità amministrativa sono prova privilegiata
Devono essere prodotti in giudizio dalla parte interessata a far valere la nullità per contrarietà alla normativa antitrust
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Antonio S. Stefani | 09.09.2021 | n.7204
L’invalidità non si estende all’intero contratto
Sentenza | Corte d’Appello di Venezia, Pres. Taglialatela – Est. Zanon | 13.09.2021 | n.2356
FIDEIUSSIONI – ANTITRUST: la nullità delle clausole “Abi” va sostenuta con allegazioni e prove
Non può essere rilevata d’ufficio ed è inammissibile quando non formulata in primo grado o in atto di appello
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, Pres. Bonaretti – Rel. Apostoliti | 23.07.2020 | n.1966
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