L’intesa “a monte” realizzata in violazione dell’art. 2 della l. 287/1990 rende illegittima anche quella “a valle”.
La fideiussione c.d. omnibus non presuppone un successivo avallo da parte dei fideiussori in seguito alla modifica delle condizioni di mutuo.
Occorre eccepire tempestivamente la decadenza ex art. 1957 c.c., il cui esame da parte del giudice, deve considerarsi precluso in caso di tardiva proposizione.
Questo sono i principi espressi dal Tribunale di Monza, Giudice Davide De Giorgio, con la sentenza n. 417 del 21.02.2022.
Nel caso di specie, i fideiussori, garanti di una società, avevano proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso a favore della Banca creditrice, eccependo l’incompetenza per territorio del tribunale adito, la nullità della fideiussione da loro rilasciata in favore della banca, l’insussistenza dei presupposti per l’emissione del decreto ingiuntivo, l’insussistenza della garanzia in relazione alle obbligazioni di cui al mutuo chirografario e l’avvenuta ammissione della debitrice principale al concordato preventivo.
Resisteva la Banca creditrice, deducendo l’infondatezza delle domande proposte.
In tema di competenza territoriale va sottolineata la differenza tra “consumatori” e “professionisti”, infatti con riferimento ai requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, assume rilievo l’entità della partecipazione al capitale sociale nonché la qualità di amministratore della società garantita dal fideiussore.
Con riguardo al termine di sei mesi – previsto ex art. 1957 c.c. – entro il quale il creditore deve aver proposto le sue istanze contro il debitore, ai fini della sopravvivenza della fideiussione in seguito alla scadenza dell’obbligazione principale, esso è previsto, a pena di decadenza, se non viene eccepita nel corso del giudizio di merito e non può essere rilevata d’ufficio.
L’art. 2 della l. 287/1990 vieta le intese anticoncorrenziali e specifica che le c.d. “intese a monte” comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all’accertamento dell’intesa da parte dell’Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato – a condizione l’intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo- considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza.
Pertanto essendo la violazione «a monte» realizzata necessariamente anteriormente alla negoziazione «a valle», l’illecito anticoncorrenziale consumatosi prima della stipula della fideiussione essa travolgerà il negozio concluso successivamente alla stessa per la violazione dei principi e delle disposizioni che regolano la materia.
Sarà però necessario provare l’effettiva realizzazione di un’intesa anticoncorrenziale “a valle”, viceversa, anche in accordo con la normativa europea, potranno dichiararsi nulle le sole clausole che riproducono l’intesa vietata.
La c.d. fideiussione omnibus, tra cui rientra il mutuo chirografario, non necessita di avallo successivo alla modifica delle condizioni di finanziamento originariamente ottenuto in quanto non inficia la garanzia precedentemente prestata.
Nel caso in esame il Tribunale rigettava l’opposizione proposta e dichiarava l’esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, condannando gli opponenti alle spese.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
Il momento della successiva notificazione del provvedimento monitorio è irrilevante
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice dott.ssa Busato Alessia | 21.02.2022 | n.413
FIDEIUSSIONE ABI – ANTITRUST: il garante ha l’onere di provare l’esistenza dell’intesa restrittiva
Non è sufficiente la generica contestazione della nullità della garanzia per contrarietà alla normativa
Sentenza | Tribunale di Catania, Giudice dott. Nicola La Mantia | 22.02.2022 | n.854
Una deduzione generica non può essere apprezzata dal Giudice dell’opposizione e ne determina il rigetto
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Stefania Garrisi | 12.08.2021 | n.13534
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