In un rapporto bancario continuativo, qualora si manifesti un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell’apertura del rapporto, la banca creditrice deve adottare comportamenti tali da garantire la tutela dell’interesse del fideiussore inconsapevole, pena la perdita del beneficio della garanzia.
Il beneficio permane nel casi in cui non il fideiussore sia stato informato dalla banca ma abbia mantenuto ferma la propria posizione di garanzia anche mediante comportamenti impliciti.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Spoleto, Giudice Martina Marini con la sentenza n. 85 del 21 febbraio 2022.
Nel caso di specie, i fideiussori, quali garanti della società debitrice, nell’ambito di un contratto di mutuo ipotecario, avevano proposto opposizione al decreto ingiuntivo in favore della banca creditrice; nelle more, con intervento volontario, si è costituita la società cessionaria del credito, vantato dalla banca, per mezzo della mandataria.
I fideiussori hanno chiesto l’accoglimento dell’opposizione spiegata, previo accertamento dei propri obblighi nei confronti della banca nei limiti della garanzia ipotecaria concessa in sede di stipulazione del contratto di mutuo e la relativa inefficacia e/o estinzione della fideiussione omnibus.
L’art. 1956 cc – che costituisce un’applicazione della clausola generale di obbligo di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. – dispone che il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
A mente del precitato articolo si rileva come la norma precisi che non è valida neppure la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione dalla garanzia prestata.
La clausola generale predetta si ritiene lesa quando il creditore, in seguito alla prestazione della garanzia del fideiussore, conscio delle mutate condizioni di quest’ultimo, conceda un nuovo credito o mantenga quello in essere senza una specifica autorizzazione.
Pertanto, perché possa ritenersi integrata la fattispecie ex art. 1956 c.c., dovranno sussistere tanto l’elemento oggettivo (concessione di ulteriore finanziamento, deterioramento delle condizioni economiche del fideiussore, ecc…) quanto l’elemento soggettivo (consapevolezza del creditore circa le mutate condizioni oggettive).
Sul punto, appare chiaro come la norma sia riferibile non solo all’instaurazione di nuovi rapporti obbligatori ma anche alle modalità di gestione dei rapporti già esistenti che possano determinare una violazione della clausola di correttezza e buona fede.
Nelle ipotesi di un rapporto bancario continuativo, qualora si manifesti un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell’apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice, è tenuta ad avvalersi di quegli strumenti anche a tutela dell’interesse del fideiussore inconsapevole, se non vuol perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell’altro contraente, ciò salvo il caso in cui il fideiussore ne abbia avuto notizia ma abbia mantenuto ferma la propria posizione di garanzia anche mediante comportamenti impliciti.
Nella specie, non risulta provata né la sussistenza di una condotta antigiuridica da parte della Banca, né la lesione del proprio diritto da parte del fideiussore; inoltre non risulta eccepita la nullità parziale delle clausole che derogano all’art. 1957 c.c. che non può essere rilevata d’ufficio.
Il Giudice ha, pertanto, rigettato l’opposizione, con condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
Occorre una specifica istanza secondo il principio tra il chiesto ed il pronunziato
Sentenza | Tribunale di Biella, Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone | 12.02.2022 | n.58
L’INVALIDITÀ NON SI ESTENDE ALL’INTERO CONTRATTO
Sentenza | Corte d’Appello di Venezia, Pres. Taglialatela – Est. Zanon | 13.09.2021 | n.2356
FIDEIUSSIONE – ANTITRUST: il controllo sulla validità del contratto deve essere effettuato ex actis
L’eccezione va disattesa quando è priva di adeguato supporto probatorio
Sentenza | Tribunale di Bari, Giudice Paola Cesaroni | 10.09.2020 | n.2631
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