Con riferimento alla consulenza tecnica d’ufficio, il secondo termine previsto dall’ultimo comma dell’art. 195, c.p.c., così come modificato dalla legge n. 69 del 2009, ovvero l’analogo termine che – nei procedimenti cui lo stesso non si applica, ratione temporis – abbia concesso il giudice alle parti si identifica come esercizio dei poteri di organizzazione e direzione del processo da parte dello stesso così come riconosciuti e previsti ex art.175 cpc.
Tale termine ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell’ausiliare; pertanto la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 cpc, nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello.
Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, SS.UU. Pres. Raimondi Guido – Rel. Scrima Antonietta, con la sentenza n. 5624 del 21 febbraio 2022.
In particolare, la Corte con la precitata decisione ha affermato i seguenti principi:
1) “Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d’ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 cpc, costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purchè non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della ctu e siano volte a sollecitare il potere valutativo del Giudice in relazione a tale mezzo istruttorio”.
2) “In tema di consulenza tecnica d’ufficio, il secondo termine previsto dell’art. 195 cpc, u.c., così come modificato dalla L. n. 69 del 2009, ovvero l’analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 cpc, il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 cpc, abbia concesso alle parti ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell’ausiliare; pertanto la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 cpc, nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello”.
3) “Qualora le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d’ufficio, non integranti eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 cpc, siano stati proposti oltre i termini concessi all’uopo alle parti e, quindi, anche per la prima volta in comparsa conclusionale o in appello, il giudice può valutare, alla luce delle specifiche circostanze del caso, se tale comportamento sia stato o meno contrario al dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità di cui all’art. 88 cpc, e, in caso di esito positivo di tale valutazione, trattandosi di un comportamento processuale idoneo a pregiudicare il diritto fondamentale della parte ad una ragionevole durata del processo ai sensi dell’art. 111 Cost. e, in applicazione dell’art. 92 cpc, comma 1, u.p., può tenerne conto nella regolamentazione delle spese di lite”.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rimanda ai seguenti contenuti pubblicati in Rivista:
CTU: le Sezioni Unite chiariscono i poteri di acquisizione del consulente nominato dal giudice
Può procurarsi i documenti necessari, purchè non diretti a provare fatti principali
Sentenza | Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Pres. Raimondi – Rel. Marulli | 01.02.2022 | n.3086
APPELLO: le critiche intempestive a CTU, sempre ammissibili come specifico mezzo di gravame
Non costituiscono domanda nuova preclusa ex art.345 cpc
Sentenza | Corte di Cassazione, Sez. II, Pres. D’Ascola – Rel. Criscuolo | 27.04.2020 | n.8194
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