La generale salvaguardia dell’efficienza del sistema delle vendite giudiziarie non può considerarsi deteriore rispetto alle esigenze di cautela penale stante la medesima natura pubblicistica dei diritti tutelati dall’ordinamento.
Inoltre, la concessione degli arresti domiciliari presuppone la disponibilità (non giuridica ma materiale) di un luogo idoneo all’esecuzione della misura, potendo finanche sostenersi che già il solo fatto che l’immobile sia stato pignorato e posto in vendita ne rappresenti motivo di inidoneità per concreta ineseguibilità della misura stessa.
Il Professionista Delegato/Custode è da ritenersi autorizzato ex lege all’accesso al cespite pignorato per l’adempimento dell’incarico conferitogli, senza necessità di autorizzazione alcuna da parte dell’Autorità penale restando però – sul piano pratico – opportuno che, in ragione del principio della leale cooperazione istituzionale, l’Ausiliare provveda a rappresentare all’Autorità penale competente le attività che sarà tenuto ad eseguire.
Questo il principio di diritto espresso dal Tribunale di Bari, Giudice Chiara Cutolo, con il decreto del 17 febbraio 2022.
Nel caso in esame, nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare, il Professionista Delegato proponeva ricorso ex art. 591 ter al G.E., segnalando la presenza – nel cespite staggito – del figlio della debitrice, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, che prevedeva anche il divieto di allontanamento dall’abitazione in mancanza di preventiva autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, nonché il divieto di avere contatti con persone diverse dai conviventi.
La predetta misura era stata disposta in sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, ma non era stato possibile capire se la misura meno afflittiva fosse stata disposta a seguito della richiesta dell’indagato medesimo e se l’Autorità penale fosse stata effettivamente notiziata del pignoramento del cespite.
Nel caso di specie, la debitrice esecutata si era dapprima resa irreperibile e, successivamente – solo nell’imminenza dell’accesso preannunciato dall’Ausiliario per la visita dell’immobile (in vista dell’asta del 14-21 marzo 2022) – aveva rappresentato a quest’ultimo l’impossibilità di accesso, stante il provvedimento afflittivo di cui il figlio convivente risultava destinatario.
Il G.E. aveva disposto che il Professionista Delegato accedesse – anche con l’ausilio della forza pubblica – nell’immobile per poter espletare le necessarie attività in vista della vendita/liberazione dello stesso.
Il Delegato/Custode aveva quindi rimesso gli atti al G.E. per le correlate valutazioni, non ritenendo possibile l’accesso all’immobile per le visite, nonché in vista dell’eventuale futura liberazione dello stesso.
Nel pronunciarsi sul ricorso dell’Ausiliario, il Giudice dell’Esecuzione ha evidenziato che “la generale salvaguardia dell’efficienza del sistema delle vendite giudiziarie (di pari natura pubblicistica) è tutt’altro che subvalente rispetto alle individuali esigenze di cautela penale”; peraltro, ha posto in rilievo che l’applicazione degli arresti domiciliari in luogo della custodia in carcere non costituisce affatto un diritto del detenuto, ma presuppone, tra l’altro, la concreta eseguibilità della misura.
Trattandosi di una prescrizione limitativa della libertà dell’indagato, non di terzi, essa non è idonea ad impedire l’esercizio dei diritti altrui; nella specie, la previsione non può impedire l’esercizio di funzioni pubblicistiche imposte dalla legge per ragioni di giustizia e dunque l’accesso del Delegato/Custode e dei potenziali offerenti in visita, non potendosi neppure ritenere che l’indagato violi la misura cautelare nel momento in cui l’Ausiliario esegua l’accesso (anche unitamente agli offerenti), “subendone” semplicemente la visita.
“Non è necessaria alcuna autorizzazione all’accesso del Custode da parte dell’Autorità penale. Conseguentemente, il Delegato/Custode è da ritenersi autorizzato ex lege all’accesso al cespite pignorato per l’adempimento dell’incarico conferitogli, dovendo comunque, per ragioni di opportunità, leale cooperazione istituzionale e, in generale, per neutralizzare qualsivoglia rischio di equivoco anche funzionale, notiziare degli accessi (e del presente provvedimento) i C.C. di pertinenza, individuati nell’ordinanza cautelare […] una volta verificatisi i presupposti per addivenire all’emissione dell’ordine di liberazione (sulla base dell’art. 560 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie), l’Ausiliario dovrà tempestivamente (ossia, con congruo anticipo, pari ad almeno trenta giorni) comunicare all’Autorità giudiziaria penale competente e ai C.C. di pertinenza la data di attuazione dell’ordine di liberazione – e dunque l’imminente indisponibilità del locus -, da attuarsi verosimilmente con l’ausilio della forza pubblica”.
Pertanto, il Giudice ha autorizzato il Professionista Delegato ad accedere all’immobile ed a compiere tutti gli atti necessari al corretto espletamento delle attività proprie del procedimento di esecuzione.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno