“Ai sensi dell’art. 643 c.p.c., ai fini della decorrenza del termine per l’opposizione a decreto ingiuntivo vanno notificati il ricorso ed il decreto monitorio, ma non è necessaria altresì la notificazione della procura alle liti del difensore della parte creditrice, anche se la notificazione avvenga a mezzo P.E.C., ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, da parte del difensore costituito nel procedimento monitorio.
La eventuale insussistenza, agli atti del procedimento monitorio, di detta procura, così come l’eventuale vizio della stessa, vanno eventualmente fatti valere dall’ingiunto come motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, da proporsi comunque nel termine di legge decorrente dalla notificazione di esso, notificazione che può sempre essere effettuata, secondo tutte le modalità previste dall’ordinamento, dal difensore costituito nel procedimento monitorio, atteso che la pronuncia del decreto da parte del giudice del monitorio implicitamente esclude il vizio relativo al ministero di difensore e considerato che contro il decreto l’ordinamento prevede – fuori dei casi in cui ammette l’opposizione ai sensi dell’art. 650 c.p.c. – il solo rimedio dell’opposizione tempestiva.”
Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Raffaele Frasca- Rel. Augusto Tatangelo, con l’ordinanza n. 27154 del 6 ottobre 2021.
Nel caso di specie la società creditrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della società debitrice che il difensore della prima provvedeva a notificare unitamente al ricorso alla debitrice a mezzo P.E.C. allegando anche copia della procura alle liti relativa al procedimento monitorio priva della sottoscrizione della parte. In seguito il suddetto legale provvedeva a rinnovare la notifica a mezzo di ufficiale giudiziario.
La società debitrice proponeva opposizione eccependo preliminarmente la tardività della notifica, il tribunale riteneva giuridicamente inesistente la prima notificazione del ricorso e del decreto, a causa della mancanza della sottoscrizione nella procura ad litem ad essa allegata ed ha, quindi, rigettato l’eccezione di inammissibilità per tardività dell’opposizione, con sentenza non definitiva.
La società creditrice proponeva appello avverso la predetta sentenza sostenendo che la procura alle liti del proprio difensore era stata allegata al ricorso per decreto ingiuntivo ed era quindi presente nel fascicolo telematico del procedimento monitorio, acquisito agli atti del giudizio di opposizione e che non era necessario che la stessa fosse notificata all’ingiunta, unitamente al ricorso e al decreto ingiuntivo, ai fini della decorrenza del termine per l’opposizione.
La Corte d’Appello rigettava il gravame, affermando che la prima notifica eseguita via P.E.C. andava qualificata come inesistente.
La soccombente ricorreva per Cassazione sostenendo che la Corte di appello, nel ritenere giuridicamente inesistente la originaria omesso di considerare che la suddetta procura difensiva, debitamente sottoscritta, era in realtà depositata nel fascicolo telematico del procedimento monitorio, acquisito agli atti dei giudizi di primo e secondo grado, e che non era necessario che la stessa fosse notificata unitamente al ricorso ed al decreto ingiuntivo, ai fini del decorso del termine per l’opposizione.
Gli Ermellini hanno chiarito che ai fini della presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo è, di regola, necessario il patrocinio di un legale munito di valida procura, ai sensi dall’art. 83 c.p.c. e che la regolarità della costituzione del ricorrente in sede monitoria va verificata di ufficio dal giudice.
Pertanto, laddove il decreto ingiuntivo sia emesso, deve ritenersi positivamente verificata dal giudice, almeno in via implicita, la sussistenza di una regolare procura in favore del difensore del ricorrente.
Se la procura manca o è viziata, lo stesso decreto ingiuntivo risulterà a sua volta viziato e il vizio potrà essere denunciato con l’opposizione e l’ingiunto che intenda contestare la sua illegittima emissione, per difetto o vizio della procura difensiva del ricorrente, l’opposizione dovrà intervenire tempestivamente e cioè nei termini di legge decorrenti dalla notificazione.
Per tale motivo il ricorso veniva accolto e l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dichiarata inammissibile ritenendo che la notificazione eseguita a mezzo P.E.C. dal difensore della società creditrice costituito nel procedimento monitorio fosse idonea far decorrere il termine per l’opposizione al decreto ingiuntivo.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
Ricorso per decreto ingiuntivo – Inesistenza della procura alle liti – Invalidità del decreto ingiuntivo e della domanda di merito
Sentenza | Cassazione civile, sezione terza | 26.02.2013 | n.4780
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