Nel caso di società fiduciaria posta in l.c.a., l’ammissione allo stato passivo determina, sia per i creditori ammessi direttamente a seguito della comunicazione inviata dal commissario liquidatore ai sensi della L. Fall., art. 207, comma 1, sia per i creditori ammessi a domanda ai sensi dell’art. 208 stessa Legge, l’interruzione della prescrizione con effetto permanente per tutta la durata della procedura, a far data dal deposito dell’elenco dei creditori ammessi, ove si tratti di ammissione d’ufficio, o a far data dalla domanda rivolta al commissario liquidatore per l’inclusione del credito al passivo, nel caso previsto dalla L. Fall., art. 208; tale effetto, ai sensi dell’art. 1310, comma 1, c.c., si estende anche al MISE, ove coobbligato solidale per il risarcimento del danno da perdita dei capitali fiduciariamente conferiti nella società soggetta a vigilanza divenuta insolvente.
Ai fini della responsabilità solidale di cui all’art. 2055, primo comma, cod. civ., che è norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell’art. 41 cod. pen., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale), in quanto la norma considera essenzialmente l’unicità del fatto dannoso, e tale unicità si riferisce unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità di norme giuridiche violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, per modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l’evento dannoso e gli altri fatti ridotti al semplice rango di occasioni”.
Questi i principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione SS.UU., Pres. D’Ascola Pasquale – Rel. Terrusi Francesco, con la sentenza n. 13143 del 27 aprile 2022.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
Tale stato si estende anche nei confronti del condebitore solidale del fallito
Ordinanza | Corte Suprema di Cassazione, terza sezione civile, Pres. Di Amato – Rel. Cirillo | 19.04.2018 | n.9638
Non è necessaria la successiva emanazione del provvedimento
Sentenza | Cassazione Civile, sez. lavoro, Pres. D’Antonio – Rel. Spena | 30.08.2016 | n.17412
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/prescrizione-la-domanda-di-ammissione-comporta-linterruzione-con-effetti-permanenti-fino-a-chiusura-procedura
PRESCRIZIONE: è interrotta anche dalla domanda di insinuazione al passivo del fallimento
Ciò sia riguardo alla sorte capitale che per gli interessi maturati durante la procedura
Sentenza | Tribunale di Pescara, Giudice Valeria Battista | 05.09.2021 | n.1254
Tale stato si estende anche nei confronti del condebitore solidale del fallito
Ordinanza | Corte Suprema di Cassazione, terza sezione civile, Pres. Di Amato – Rel. Cirillo | 19.04.2018 | n.9638
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