La notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata [in Gazzetta Ufficiale], rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile; ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall’intimazione al ceduto notificata dal cessionario.
Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. De Stefano Franco – Rel. Porreca Paolo, con l’ordinanza n. 10200 del 16 aprile 2022.
Accadeva che i debitori proponevano opposizione al precetto intimatogli – in forza di decreto ingiuntivo ottenuto dall’originaria creditrice cedente – dalla creditrice cessionaria; deducevano la carenza di prova della titolarità del credito.
Il Tribunale accoglieva l’opposizione in ragione della mancata dimostrazione dell’invio della comunicazione scritta al debitore ceduto, indicata per l’individuazione dei crediti oggetto di cessione in blocco nella pubblicazione della notizia sulla Gazzetta Ufficiale.
La Corte di appello confermava la decisione del Giudice di prime cure ritenendo che: il riparto dell’onere della prova, per il profilo in discussione, a carico dell’opposto, era stato affermato senza censura; la dichiarazione del creditore cedente, confermativa della cessione, era irrilevante perchè successiva alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; stessa sorte d’irrilevanza aveva la prospettazione dell’evocata concludenza del complessivo comportamento successivo delle parti negoziali medesime.
Avverso questa decisione la creditrice proponeva ricorso per Cassazione con quattro motivi, secondo i quali censurava sostanzialmente la decisione della Corte di appello che sarebbe stata erronea poiché nel decidere la controversia avrebbe dovuto se dall’incarto processuale vi era la prova del a) il perfezionamento della cessione; b) la prova dello stesso; c) l’opponibilità di quella al debitore ceduto.
La Corte ha confermare che la pubblicazione esonera il creditore della notifica della cessione ha accolto il ricorso, rinviando alla Corte d’Appello per la decisione per un nuovo esame alla luce dei principi espressi.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
Tale adempimento è equiparabile a quanto prescritto dall’art. 1264 c.c.
Sentenza | Corte di Appello di Catania, Pres. Dipietro – Rel. Napoli | 08.02.2022 | n.253
CESSIONE CREDITO: si perfeziona nei confronti del debitore con notifica o accettazione
È un atto a forma libera e segue il principio del raggiungimento dello scopo
Sentenza | Tribunale di Vercelli, Giudice Giovanni Campese | 02.03.2021 | n.124
Non occorre una specifica enumerazione di ciascuno di essi
Sentenza | Tribunale di Lecco, Giudice Marta Paganini | 31.10.2020 | n.419
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