Alle estinzioni anticipate dei contratti di mutuo sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Sostegni-bis, conv. in l. 23 luglio 2021, n. 106) continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.
In considerazione della novità legislativa che ha, indubbiamente, creato un discrimine tra i contratti stipulati precedentemente all’entrata in vigore del decreto ristori e quelli successivi quanto al regime di ripetibilità dei costi accessori, deve ritenersi superata la questione della natura vincolante dell’interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di Giustizia (c.d. sentenza Lexitor).
Ne discende che al consumatore spetta solo il rimborso dei costi cosiddetti “recurring” e non dei costi up front.
Questi i principi espressi dal Giudice di Pace di Roma, in persona della dott.ssa Mariateresa Gitto, con la sentenza n. 4209 del 4 marzo 2022.
La pronuncia è stata emessa a valle di una controversia che s’inscrive nell’ambito del noto contenzioso sull’estinzione anticipata dei mutui contro “cessione del quinto”, a più riprese oggetto di approfondimento sulle pagine “web” di questa Rivista.
Il mutuatario, che nel 2016 aveva stipulato con la Banca convenuta un mutuo contratto di finanziamento contro cessione del quinto, estinto anticipatamente nel 2021, lamentava l’omessa riduzione del costo del credito, che a suo dire avrebbe dovuto coinvolgere “tutti i costi” accessori, in ossequio ai principi di recente statuiti dalla Corte di Giustizia UE con l’interpretazione pregiudiziale di cui alla sentenza c.d. Lexitor (11/9/2019 causa C 383/18, secondo la quale “l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48”, attuato nell’ordinamento interno con l’art. 125-sexies TUB, “deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato […] include tutti i costi posti a carico del consumatore”).
Dal proprio canto, la difesa della Banca faceva rilevare, tra l’altro, come il Legislatore fosse di recente intervenuto a riformare l’art. 125 sexies TUB, nel tentativo di “mitigare” gli impatti della pronuncia della CGUE, contemperando le esigenze di certezza del Diritto con le avvertite necessità di tutela del consumatore.
In effetti, il contenzioso sull’estinzione anticipata dei mutui ai consumatori era già brulicante prima dell’intervento dei Giudici di Lussemburgo, ma la normativa italiana di attuazione della Direttiva sul Credito al Consumo era stata costantemente interpretata nel senso che al consumatore spettasse il solo rimborso dei costi obbiettivamente legati alla durata residua del contratto (cc.dd. recurring), escludendolo per gli oneri remunerativi di prestazioni già esaurite al momento della conclusione dell’accordo contrattuale (cc.dd. up front).
Onde la necessità, all’indomani del proliferare del contenzioso sul supposto diritto alla riduzione “all inclusive”, di stabilire una netta cesura temporale oltre la quale recepire i principi “Lexitor” (pro futuro), salvaguardando l’affidamento degli intermediari che – sotto l’ombrello della disciplina nazionale – avevano legittimamente trattenuto i costi cc.dd. up front.
Con la legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, è stato quindi recepito nell’art. 125 sexies TUB il diritto al rimborso di “tutti i costi”, ma – al contempo – con l’art. 11 octies dell’anzidetta legge – il Legislatore ha stabilito che, alle estinzioni anticipate intervenute antecedentemente all’entrata in vigore della medesima disposizione, continuano ad applicarsi le “vecchie” disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.
La ricostruzione del novellato contesto normativo, evidenziata dalle difese dell’intermediario convenuto, è stata integralmente recepita dal Giudice di Pace di Roma, che ha ben evidenziato come la stessa Bankitalia sia intervenuta prontamente a “rettificare” la propria comunicazione del 4 dicembre 2019, emessa all’indomani della pronuncia “Lexitor”, adeguandosi allo spirito del Legislatore del “Sostegni-bis”. Analogamente, il Collegio di Coordinamento ABF è stato costretto a “ritornare sui propri passi”, con la decisione n. 21676/21.
In sintesi: il principio richiamato nella sentenza 11/9/2019 causa C 383/18 della Corte di Giustizia (C.d. sentenza Lexitor) secondo la quale “l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48”, attuato nell’ordinamento interno con l’art. 125-sexies TUB, “deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato […] include tutti i costi posti a carico del consumatore”, deve quindi applicarsi esclusivamente ai contratti stipulati in epoca successiva all’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Sostegni bis (25 luglio 2021).
La domanda del cliente è stata, in definitiva, integralmente rigettata nel merito.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
Per i contratti ante 25 luglio 2021 vige ancora la distinzione tra costi up front e recurring
Sentenza | Giudice di Pace di Catania, dott. Pancrazio Claudio Gullotta | 07.01.2022 | n.18
Il Tribunale di Nola ribalta il verdetto ABF disapplicando i principi “Lexitor”
Ordinanza | Tribunale Di Nola, Gop Antonio Ruggiero | 08.11.2021
Il criterio di rimborso “all inclusive” si applicherà solo ai rapporti sorti dal 25 luglio 2021
Sentenza | Giudice di Pace di Torino, Giudice Maria Luisa Cultrera | 25.10.2021 | n.2631
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno