Per quanto concerne la clausola di rinvio agli usi su piazza – premesso che l’art. 4 della legge 154/92 ha introdotto il divieto di rinvio agli usi per la determinazione del saggio di interesse – occorre affrontare il problema della validità di tale tipo di clausole apposte a contratti stipulati anteriormente all’entrata in vigore della legge 154/92, in virtù del principio di irretroattività della legge, le condizioni di validità e di efficacia del contratto debbono essere valutate con riferimento alle norme vigenti al momento della sua conclusione.
In proposito va osservato che la giurisprudenza si è da tempo orientata nel senso di ritenere che tali clausole sono nulle per contrasto con la previsione di cui all’art. 1346 c.c. poiché, riferendosi genericamente agli interessi usualmente praticati su piazza, non distinguono fra le varie categorie di essi e dunque non consentono di stabilire a quale previsione le parti abbiano in concreto inteso riferirsi (Cass. 1-2-2002 n. 1287; Cass. 18-4-2001 n. 5675; Cass. 19-7-2000 n. 9465; Cass. 8-51998 n. 4696; Cass. 23-6-1998 n. 6247; Cass. 9-12-1997 n. 12456; Cass. 10-11-1997 n. 11042; Cass. 29-11-1996 n. 10657).
In ogni caso le clausole del tipo in esame stipulate anteriormente all’entrata in vigore della legge 154/92 sono divenute inoperanti a partire dal 9/7/92, data di acquisto dell’efficacia della legge stessa, atteso che l’art. 4 della citata legge, poi trasfuso nell’art. 117 del d.lgs. 385/93, laddove sancisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, se non incide, in base ai principi regolanti la successione delle leggi nel tempo, sulla validità delle clausole contrattuali inserite in contratti già conclusi, impedisce tuttavia che esse possano produrre per l’avvenire ulteriori effetti nei rapporti ancora in corso poiché l’innovazione normativa “impinge sulle stesse caratteristiche del sinallagma contrattuale, generatore di conseguenze obbligatorie protraentesi nel tempo”(cfr. Cass. S.U. 4-11-2004 n. 21095; Cass. 18-9-2003 n. 13739; Cass. 20-8-2003 n. 12222; Cass. 28-3-2002 n. 4490; Cass. 25-2002 n. 6258).
Da ciò deriva che al contratto privato della clausola nulla si applicano gli interessi in misura legale e dunque: in quella calcolata ex art. 1284 c.c. fino all’entrata in vigore della L. n. 154/92 (e quindi fino al 8-7-1992); in quella calcolata in applicazione del criterio sostitutivo previsto dall’art. 5 l. 154/92 (sostituito poi dall’art. 117 VII co. lett. a del t.u.l.b. avente identico contenuto) dopo l’entrata in vigore di tale legge (nel caso di specie le norme applicabili ratione temporis sono gli artt. 4 e 5 della legge 154/92 in considerazione della protrazione della loro efficacia operata dall’art. 165 del d. lgs. 385/93 atteso che la delibera del CICR, cui la disposizione fa riferimento, è stata adottata solamente il 4.3.2003, con efficacia dall’1.10.2003 e, pertanto, solo da quest’ultima data è entrato in vigore l’art. 117 tulb); da quel momento infatti la misura legale degli interessi, per i contratti bancari, deve ritenersi quella prevista dalle citate norme stante la specialità di tali disposizioni rispetto alla disciplina generale contenuta nell’art. 1284 c.c..
Questa è una parte della motivazione assunta dal Tribunale di Napoli, Giudice. Vincenzo Scalzone, con la sentenza n. 3367 del 1° aprile 2022.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTRATTI BANCARI: l’indeterminatezza della clausola degli interessi comporta la nullità
Sono dovuti gli interessi al tasso legale e non si applica l’art. 117 lb
Sentenza | Tribunale di Milano | 30.10.2013 |
ART. 117, COMMA 7 TUB: inapplicabile se l’intermediario applica un tasso superiore a quello pattuito
Il cliente può ottenere solo il ricalcolo applicando il tasso indicato in contratto
Decisione | ABF – Collegio di Roma, Pres. Sirena, Rel. Montesi | 21.12.2017 | n.17655
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno