L’onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell’art. 2697 c.c. ricade in capo al debitore, il quale intenda provare l’entità usuraria degli stessi, che ha l’onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall’altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell’altrui diritto.
“[…] alle istruzioni della Banca d’Italia deve riconoscersi natura di norme tecniche autorizzate, in quanto il criterio di calcolo in esse indicato appare di per sé congruo e ragionevole, in quanto fondato sull’esigenza logica e metodologica di avere a disposizione il raffronto di dati omogenei, ed è espressione di quell’area di discrezionalità tecnica spettante all’organo di Vigilanza, sottratta al sindacato dell’autorità giudiziaria, ove appaia frutto di scelte razionali e ragionevoli; conseguentemente devono ritenersi destituite di fondamento le censure di usura fondate su metodologie di calcolo diverse da quelle adottate dalla Banca d’Italia nelle apposite istruzioni […] la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell’ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali di cui all’art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest’ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l’aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell’art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l’indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti”
Questi i principi di diritto espressi dal Tribunale di Teramo, Giudice Silvia Farnesi, con la sentenza n. 390 del 13 aprile 2022.
Accadeva che i mutuatari convenivano in giudizio la banca mutuante sostenendo l’usurarietà dei tassi applicati e, conseguentemente, chiedevano che la clausola del contratto di mutuo relativa agli interessi fosse dichiarata nulla e che quanto indebitamente versato – compresi gli interessi – fosse imputato al capitale; chiedevano inoltre il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Il Giudice, preso atto della genericità della domanda formulata dagli attori e stante la mancata prova del superamento del tasso di soglia rigettava la domanda e condannava gli stessi al pagamento delle spese processuali.
Nello specifico il Tribunale riteneva che grava sulla parte interessata l’onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell’art. 2697 c.c., per cui il debitore, il quale intenda provare l’entità usuraria degli stessi, ha l’onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall’altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell’altrui diritto
Gli attori, infatti, si sono limitati a richiamare le previsioni contrattuali, deducendo che nel contratto oggetto di giudizio veniva pattuito TAN pari al 5% e un tasso di mora pari all’8%, laddove, alla data di stipula del contratto di finanziamento, il tasso soglia era pari al 6,69%, ottenuto dalla maggiorazione del 50% al tasso fisso medio del 4,46%.
Il contratto di mutuo risultava concluso in data 31.7.2009, periodo per il quale il tasso soglia era fissato al 6.69% mentre il tasso di interesse pattuito era pari a 5,00% e quello di mora era pari all’ 8%, mentre l’ISC indicato in contratto era pari a 5,591 % (cfr. contratto di mutuo e documento di sintesi).
In questi termini, alla luce delle stesse allegazioni della parte attrice, il tasso soglia non risultava mai superato, né con riferimento agli interessi corrispettivi né con riferimento a quelli di mora, e, con particolare riguardo a questi ultimi, il calcolo del tasso risultava inferiore a quello soglia laddove, correttamente, si faceva applicazione della maggiorazione del coefficiente percentuale di 2,1%, come confermato anche dalla Corte di Cassazione.
Nel caso di specie, tenendo conto di tale maggiorazione, il tasso soglia risultava fissato al 9,84% e di conseguenza il tasso di mora (8%) rimaneva sotto la soglia usura del rispettivo anno di stipulazione.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
Irrilevante la tesi della potenzialità che consentirebbe di dolersi della pattuizione di interessi moratori a prescindere dal reale inadempimento
Sentenza | Tribunale di Paola, Giudice Luigi Varrecchione | 20.04.2021 | n.299
USURA: ai decreti ministeriali non si applica il principio iura novit curia
Rappresentano disposizioni di carattere secondario che integrano il precetto normativo
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. VI, Pres. Bisogni-Rel. Caiazzo | 20.10.2021 | n.29240
USURA: le istruzioni della Banca d’Italia hanno natura di norme tecniche autorizzate
Rispondono alla elementare esigenza logica di avere a disposizione dati omogenei da raffrontare
Sentenza | Tribunale di Crotone, Giudice Antonio Albenzio | 03.10.2018 | n.1211
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