La lettera con cui il traente comunica alla banca la volontà di stornare un’operazione di pagamento non esime l’istituto di credito da responsabilità, salvo che con la comunicazione il traente non si assuma la piena responsabilità delle conseguenze derivanti dalla richiesta.
Questo il principio di diritto espresso dalla Corte d’Appello di Ancona, Pres. Gianmichele Marcelli – Rel. Carlo Caparrini, con la sentenza n. 371 del 5 aprile 2022.
Nel caso di specie accadeva che la banca proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena con cui veniva condannata al risarcimento del danno in favore della società correntista ed al pagamento delle spese di lite.
La vicenda riguardava una società titolare di conto corrente che dapprima si vedeva accreditate le somme derivanti dal versamento di assegni emessi in suo favore da due società e, poco dopo si vedeva stornare l’operazione.
La banca evidenziava che le operazioni innanzi descritte derivavano da un’espressa richiesta della traente e che pertanto non poteva ritenersi illegittimità l’attività compiuta dalla stessa non configurandosi altresì violazione dell’art. 35 legge assegni.
L’appellante lamentava che il primo giudice aveva mal interpretato la comunicazione del 1° giugno 2012, con cui le traenti riconoscevano la propria responsabilità per lo storno disposto esonerando l’istituto bancario da ogni responsabilità (compresa quindi quella patrimoniale) conseguente al richiamo degli assegni.
Su tale presupposto la Corte d’Appello di Ancona accoglieva la domanda della banca e condannava le traenti al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio oltre che al rimborso di quanto versato dalla prima in adempimento della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno.
Per ulteriori approfondimenti in si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
TRUFFE A MEZZO ASSEGNO FALSO: PRETESE RISARCITORIE E RESPONSABILITÀ
Decisione | ABF – Collegio di Coordinamento, Pres. Lapertosa – Rel. Soldati | 24.11.2021 | n.20978
ASSEGNO NON TRASFERIBILE: limiti agli oneri di verifica imposti alla Banca trattaria
Sussiste l’obbligo di richiedere il doppio documento di riconoscimento?
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. VI, Pres. Bisogni – Rel. Falabella | 22.06.2021 | n.17769
PAGAMENTO DI ASSEGNI NON TRASFERIBILI A SOGGETTO DIVERSO DAL PRENDITORE: RESPONSABILITÀ
L’alterazione del titolo deve essere rilevabile “ictu oculi”
Sentenza | Corte di Appello di Catanzaro, III Sez. Civ., Pres Majore – Rel. Barillari | 18.05.2021 | n.703
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