“Provvedimento segnalato dall’avv. Annalisa Nanna, che ha patrocinato il procedimento”
“[…] la parificazione di tutela tra i creditori incisi da confisca di prevenzione e creditori incisi da confisca emessa in ambito penale ex art. 12 sexies l. 356/1992 (ora 240 bis cp). La condizione di creditore peraltro pignoratizio inciso dalla confisca non è posta in dubbio e da ciò deriva la necessaria presa in carico della domanda di tutela che, trattandosi di pegno regolare, andrà valutata ai sensi degli artt. 52 ss d. lgs. 159/2011”.
Il terzo in buona fede, il quale si sia visto successivamente attingere i beni conferiti in pegno regolare da sequestro prima e confisca poi, potrà invocare la disciplina contenuta nel codice Antimafia al fine della restituzione, a nulla valendo la diversità di disciplina normativa che ha sottoposto a vincolo i beni stessi.
Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione Penale, Pres. Siani Vincenzo – Rel. Magi Raffaello, con la sentenza n. 16341 del 28 aprile 2022.
Accadeva che la società cessionaria, subentrata nel credito alla banca cedente, richiedeva – con incidente di esecuzione al Giudice competente – la restituzione delle somme derivanti dalla vendita dei beni mobili (monili) conferiti in pegno regolare ed attinti successivamente da sequestro preventivo, tramutatosi in confisca ex art. 12 sexies l. 356/1992 (oggi art. 240 bis c.p.), a seguito della condanna definitiva nel merito degli indagati che avevano originariamente conferito i beni mobili in pegno alla banca.
In subordine, la società chiedeva la restituzione in ragione della disciplina del codice antimafia di cui agli artt. 52 ss D. Lgs. 159/2011.
Il Gip rigettava la richiesta, ritenendo inapplicabile la normativa antimafia e non valutando la generale richiesta di restituzione delle somme risultanti dalla vendita dei monili avanzata in via prodromica.
Il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari veniva impugnato dinanzi ad altro Gip che rigettava il gravame, riportandosi al provvedimento del primo giudice senza nulla aggiungere.
La società cessionaria, per mezzo del proprio difensore proponeva ricorso in Cassazione lamentando non solo il mero richiamo al provvedimento impugnato senza considerare le doglianze indicate nell’atto di impugnazione, ma anche sostenendo la parificazione tra confisca di prevenzione e confisca estesa già realizzata con l’intervento della legge n. 161/2017.
La Corte accoglieva il ricorso ribadendo che il terzo in buona fede, il quale si sia visto successivamente attingere i beni conferiti in pegno regolare da sequestro prima e da confisca poi, potrà invocare la disciplina contenuta nel codice Antimafia ai fini della restituzione, a nulla valendo la diversità di disciplina normativa che ha sottoposto a vincolo i beni stessi.
Su tale presupposto, la Cassazione annullava l’ordinanza impugnata e rimetteva la decisione ad altro Gip del Tribunale di Bari.
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