In ipotesi di controversie vertenti su rapporti bancari conclusi secondo moduli contrattuali standard con istituti di rilevanti dimensioni e patrimonializzazione, non sussiste l’obbligo di astensione del magistrato, a norma dell’art. 51 c.p.c., comma 1, numero 3, salvo che siano state pattuite clausole palesemente più favorevoli per il magistrato stipulatario.
Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Genovese – Rel. Caiazzo, con l’ordinanza n. 10987 del 5 aprile 2022.
CONTESTO NORMATIVO
Art. 51 cpc
Il giudice ha l’obbligo di astenersi [disp. att. 78]:
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori.
IL CASO DECISO
Accadeva che il cliente di una banca presentava ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che aveva respinto le sue domande nascenti da un asserito inadempimento contrattuale nell’ambito del rapporto in essere con il predetto istituto di credito.
Il ricorrente lamentava che il giudice relatore del Collegio di Appello avrebbe dovuto astenersi dal giudicare, poiché aveva stipulato un contratto di conto corrente e un contratto di mutuo con un istituto di credito successivamente incorporato nello stesso istituto bancario che egli aveva convenuto in giudizio e del quale il giudice era pertanto debitore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1, n. 3 cpc
Gli Ermellini hanno che l’obbligo di astensione del magistrato possa ritenersi escluso nelle sole ipotesi in cui il rapporto obbligatorio -intercorrente tra il Giudice e l’istituto di credito – pur se di rilevanti dimensioni, si basi su modelli standardizzati che, pertanto, non prevedano clausole “inequivocabilmente più favorevoli” per il magistrato.
Per tali ragioni, il ricorso veniva rigettato con condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NULLITA’: la mancata astensione del giudice non vizia la sentenza
Non è nulla la sentenza del giudice che avrebbe dovuto astenersi o che le parte avrebbe dovuto ricusare
Sentenza | Cassazione penale, Sezione Seconda | 12.03.2014 | n.11843
Sussiste l’onere della preventiva di ricusazione
Ordinanza | Cassazione civ., sez. I, Pres. Didone – Rel. Federico | 08.05.2019 | n.12057
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