“Si ringrazia per la segnalazione gli avv.ti Antonio ed Aldo Corvino che hanno patrocinato il procedimento”
- Sulla inestensibilità “automatica” della nullità “antitrust” alle fideiussioni cc.dd. specifiche
In tema di nullità “antitrust” delle fideiussioni conformi allo schema ABI, allorquando il rapporto personale di garanzia non sia qualificabile nei termini di una fideiussione “omnibus”, non è possibile riscontrare, nel merito, la sussistenza dei presupposti per pervenire ad una censura di invalidità, valendosi della prova privilegiata costituita dalla delibera della Banca d’Italia n. 55/2005, la quale incide soltanto sui contratti di fideiussione omnibus stipulati nell’arco temporale che va dal 2002 al 2005.
Non è condivisibile l’orientamento minoritario della giurisprudenza di merito, secondo cui la nullità può colpire anche le fideiussioni specifiche, riproducenti lo schema ABI relativo alla fideiussione omnibus, ai sensi dell’art. 2 della L. n. 287/1990 e ciò a prescindere dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005 (Trib. Matera 06.07.2020; Trib. Prato 16.01.2021). Trattasi invero di un’enunciazione astratta, che richiama il principio generale di cui all’art. 2 L. n. 287/1990, ma che va valutata, tuttavia, con riferimento alle singole fattispecie concrete, in cui deve essere fornita dall’attore ex art. 2697 c.c. la prova dell’intesa anticoncorrenziale illecita, da cui discendono gli effetti della nullità sui contratti “a valle”.
Con riguardo alle fideiussioni specifiche, non è sufficiente l’allegazione di moduli contenenti le clausole censurate, predisposte da vari istituti di credito al fine della prova dell’illiceità dell’intesa “a monte”, in quanto la standardizzazione contrattuale non produce necessariamente effetti anticoncorrenziali, né costituisce elemento dirimente per accertare l’accordo illecito tra gli istituti di credito.
Quindi, in difetto di prova e di sufficiente allegazione circa l’illiceità dell’intesa anticoncorrenziale a monte, non è possibile neppure procedere ad eventuali interventi officiosi, nei limiti in cui ciò è consentito.
- Sulle fideiussioni omnibus e sull’onere della prova della “persistenza” dell’intesa restrittiva
Anche con riferimento alle fideiussioni omnibus riproducenti le clausole ABI oggetto di censura anticoncorrenziale, il citato provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia non costituisce prova privilegiata dell’intesa restrittiva della concorrenza, con riguardo ad una fideiussione stipulata in un periodo successivo, non essendovi stata alcuna indagine da parte dell’attività di vigilanza post 2005, la cui istruttoria ha, come è noto, coperto un arco temporale coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005, né è sufficiente produrre i moduli contenenti le clausole censurate predisposti da altri istituti di credito.
Il provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia costituisce prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso.
Poiché il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della Banca medesima, le parti attrici sono, pertanto, onerate dell’allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell’illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all’art. 2, comma 2 lett. a) della L. n.287/1990, vale a dire dell’esistenza di un’intesa anteriore o coeva alla stipulazione del contratto personale di garanzia, avente come oggetto quello di impedire, restringere, falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale bancario attraverso la fissazione di specifiche condizione contrattuali in materia di garanzie fideiussorie.
Così si è espresso il Tribunale di Napoli – Sez. Specializzata in materia di Impresa – Pres. Rel. Nicola Graziano, con la sentenza n. 5125 del 24 maggio 2022.
Trattasi di una delle prime applicazioni dei principi “astratti” dettati dalle Sezioni Unite con la “storica” sentenza n. 41994 del 2021, che ha il “pregio” di non arrestarsi al dato teorico della mera conformità del contratto “a valle” con lo schema “ABI”, calando i principi di legittimità nella “concreta” prospettiva del giudice del merito.
La fattispecie per cui è causa ha costituito l’occasione “ideale” per confrontarsi con i due temi lasciati “sul tavolo” dai Giudici di legittimità:
- l’estensibilità o meno della nullità “antitrust” alle fideiussioni specifiche;
- l’onere della prova.
Invero, con riferimento al primo “tema”, il giudizio aveva ad oggetto una fideiussione “specifica” stipulata in data 19 aprile 2010, in relazione alla quale il Tribunale ha avuto modo di argomentare circa l’inidoneità del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005 a costituire prova “privilegiata” dell’intesa a monte, in quanto afferente ai soli contratti di fideiussione “omnibus”.
La nullità del contratto “a valle”, nella costruzione teorica delle Sezioni Unite, è affatto “speciale”, mal prestandosi ad un’indiscriminata estensione dei suoi confini oltre la fattispecie oggetto d’esame (la fideiussione conforme allo schema ABI diffuso tra il 2002 ed il 2005).
Chiarissimo, sul punto, il presupposto della decisione, chiaramente enunciato in parte motiva: “la natura dell’accertamento cui è chiamato il Tribunale nelle controversie antitrust si fonda sulla verifica dell’esistenza di un’intesa illecita “a monte”, da cui discende la nullità dei contratti “a valle”.
Ne consegue che, se l’intesa “a monte” può dirsi provata in via “privilegiata” con riferimento alle fideiussioni omnibus stipulate nel periodo d’indagine di Bankitalia, non può estendersi in via automatica la medesima idoneità probatoria per quei contratti che sono al di fuori della fattispecie esaminata dall’(allora) Autorità Antitrust.
Corollario ne è, anche con riferimento alle fideiussioni omnibus, che la mera conformità allo schema ABI non costituisce prova dell’intesa anticoncorrenziale, dovendo escludersi, ad esempio – e qui il secondo profilo d’indagine – che una garanzia omnibus rilasciata post 2005 (come il secondo contratto per cui era causa) possa ritenersi “coperta” da qualsivoglia presunzione di anticoncorrenzialità, in mancanza di rigorosa allegazione e dimostrazione di “tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell’illecito concorrenziale”, vale a dire dell’esistenza di un’intesa anteriore o coeva alla stipulazione del contratto personale di garanzia, avente come oggetto quello di impedire, restringere, falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale bancario attraverso la fissazione di specifiche condizione contrattuali in materia di garanzie fideiussorie.
Passando dall’astratto al “concreto”, dunque, la domanda dei fideiussori non è stata ritenuta meritevole di accoglimento.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE ABI – ANTITRUST: il garante ha l’onere di provare l’esistenza dell’intesa restrittiva
Non è sufficiente la generica contestazione della nullità della garanzia per contrarietà alla normativa
Sentenza | Tribunale di Catania, Giudice dott. Nicola La Mantia | 22.02.2022 | n.854
FIDEIUSSIONE-ANTITRUST: non si applica alle fideiussioni specifiche
IL PERIMETRO APPLICATIVO DEL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA N. 55/2005 È CIRCOSCRITTO ALLE SOLE GARANZIE OMNIBUS
Sentenza | Tribunale di Bologna, Pres. Florini-Rel. Chierici | 13.01.2022 | n.64
FIDEIUSSIONE-ANTITRUST: non si applica alle fideiussioni specifiche
Il perimetro applicativo del provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 è circoscritto alle sole garanzie omnibus
Sentenza | Tribunale di Bologna, Pres. Florini – Rel. Chierici | 13.01.2022 | n.64
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