Il cliente che agisca in ripetizione è onerato di indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato – unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l’esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento, nonché l’esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari, oltre che produrre i decreti ministeriali riferibili ai periodi di asserito superamento (Trib. Roma n. 3869/2019).
Il contratto di mutuo fondiario non costituisce un mutuo di scopo con la conseguenza che il finanziamento dietro garanzia ipotecaria ben può essere finalizzato allo scopo soggettivo che le parti si prefiggono che può essere anche quello di utilizzo della somma per sanare debiti pregressi verso la banca.
La giurisprudenza ha infatti da tempo chiarito che la mancata produzione in giudizio dei decreti ministeriali di rilevazione del tasso soglia impedisce l’accoglimento della questione di nullità sollevata con riferimento all’usura, trattandosi di atti amministrativi estranei dall’ambito di applicazione del principio iura novit curia di cui all’art. 113 cod. proc. civ., che va coordinato con l’ art. 1 delle disp. prel. al cod. civ., il quale non comprende detti atti nelle fonti del diritto (Cass. civ. n. 8742 del 26/06/2001).
Né tale carenza probatoria può essere colmata da una CTU considerato che la consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l’opportunità ai fini della decisione, nonché l’ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere a eludere l’onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie.
Questi i principi di diritto espressi dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Elisabetta Bernardel, con la sentenza n. 976 del 22 marzo 2022.
Accadeva che dei mutuatari convenivano in giudizio la banca mutuante per veder dichiarata la nullità dei contratti di mutuo stipulati, stante l’applicazione illegittima di tassi usurari; inoltre sostenevano la nullità dei predetti contratti per divergenza dell’oggetto contrattuale.
Si costituiva la banca la quale resisteva eccependo preliminarmente l’invalidità della mediazione in quanto esperita al di fuori del circondario del Tribunale giudicante e in via principale l’erronea ricostruzione in ordine all’usura afferente l’estinzione anticipata del mutuo, trattandosi di evento accidentale, mai verificatosi.
Il Tribunale non ammetteva la CTU contabile atteso che rilevata la mancata produzione dei decreti ministeriali, motivando il rigetto sul presupposto che carenza probatoria avrebbe potuto essere colmata da una CTU considerato che la consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo istruttorio, che non può essere utilizzata per eludere l’onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali.
Il Giudice, rilevata la mancata prova dell’usurarietà dei tassi applicati, rigettava la domanda con condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ONERE PROBATORIO: è a carico del correntista attore che agisce per la ripetizione dell’indebito
È necessaria la produzione in giudizio del contratto di conto corrente e degli estratti conto
Sentenza | Corte d’appello di Bologna, sez. III, Pres.Aponte Rel.Lama | 07.07.2021 | n.1746
INDEBITO: il cliente che agisce in ripetizione è gravato dell’onere probatorio
Deve produrre il contratto di conto corrente
Sentenza | Tribunale di Terni, Giudice Claudia Tordo Caprioli | 12.01.2022 | n.57
MUTUO FONDIARIO: non è qualificabile come “mutuo di scopo”
Irrilevante la destinazione delle somme in mancanza di un programma contrattuale per la realizzazione
Sentenza | Corte di Cassazione, sez. III civile, Pres. Vivaldi – Rel. Fiecconi | 14.04.2021 | n.9838
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