“Nel caso di pagamento da parte della banca di un assegno con sottoscrizione apocrifa, l’ente creditizio può essere ritenuto responsabile non già a fronte della mera alterazione del titolo, bensì solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile “icto oculi”, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (vedi, ex plurimis, Cass. n. 17951 del 2021; Cass. n. 16178 del 2018).”
Questo il principio di diritto espresso dalla Corte d’Appello dell’Aquila, Pres. Iannaccone – Rel. Orlandi, con la sentenza n. 469 del 29.03.2022.
Accadeva che un correntista ricorreva in appello per ottenere la riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Teramo con cui veniva rigettata la richiesta di restituzione delle somme addebitategli in conto corrente in seguito all’emissione di assegni di cui il correntista disconosceva la firma, veniva conseguentemente rigettata anche la richiesta di risarcimento del danno e pertanto veniva condannato alla rifusione delle spese di giudizio.
Si costituiva la Banca eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c. e chiedendone, nel merito, il rigetto.
Il Collegio rigettava il gravame ritenendo che l’asserita apocrifia non fosse rilevabile icto oculi dalla banca e che neppure poteva ritenersi provata, sulla base delle perizie effettuate nel corso del giudizio di primo grado, la falsità delle firme.
Pertanto, la domanda veniva rigettata ed il correntista veniva condannato alla rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia seguenti provvedimenti pubblicati in Rivista:
ASSEGNO BANCARIO: la banca non risponde dello storno dell’accredito disposto dal traente
Non si applica la legge assegni se chi richiede l’operazione si assume la responsabilità della rettifica illegittima
Sentenza | Corte d’Appello di Ancona, Pres. Gianmichele Marcelli – Rel. Carlo Caparrini | 05.04.2022 | n.371
INDEBITO ASSEGNO BANCARIO FIRMA APOCRIFA LEGITTIMAZIONE ESCLUSIVA BANCA
nel caso di firma falsa di un assegno bancario, alla sola banca spetta l’actio indebiti
Sentenza | Cassazione civile, sezione terza | 29.09.2004 | n.19565
ASSEGNO BANCARIO FALSIFICATO CON FIRMA APOCRIFA: limiti alla responsabilità della banca
L’esame visivo del titolo è l’elemento essenziale per determinazione della responsabilità dell’ente creditizio
Sentenza | Cassazione civile, sezione terza | 04.10.2011 | n.20292
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