Il ricorso ex art. 696 bis cpc (Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite) è inammissibile quando l’azione di merito prospettata dal ricorrente è volta alla ripetizione dell’indebito, a stretto rigore non rientrante tra le obbligazioni contrattuali o da fatto illecito alle quali la norma circoscrive la consulenza tecnica preventiva.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Bologna, Giudice Elisabetta Candidi Tommasi, con l’ordinanza del 4 febbraio 2022.
Nel caso di specie, una società correntista proponeva ricorso ex art. 696 bis cpc per la nomina di un CTU econometrico ai fini della composizione della lite sostenendo di vantare un credito ex art. 2033 cc nei confronti della banca resistente, sul presupposto dell’asserita nullità delle condizioni economiche del rapporto.
Di converso; resisteva la banca che contestava l’an della pretesa e l’asserita nullità delle clausole contenute nel contratto sottoscritto tra le parti.
Il Giudice, ritenendo che le questioni poste alla base del ricorso fossero relative a questioni giuridiche e che nell’ambito dell’art. 696 bis cpc non rientrasse l’accertamento dell’indebito, dichiarava inammissibile il ricorso e compensava le spese.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
No alla CTU grafologica per verificare le falsità delle sottoscrizioni
Ordinanza | Tribunale di Roma, Giudice Enrica Ciocca | 14.02.2019 |
ATP 696-BIS C.P.C.: inammissibile per accertamento usura o violazione della trasparenza bancaria
Trattasi di questioni giuridiche complesse che non possono essere risolte dal CTU
Ordinanza | Tribunale di Catanzaro, Pres. Maria Concetta Belcastro | 31.10.2017 |
CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA EX ART. 696 BIS CPC: INAMMISSIBILE SE RELATIVA A QUESTIONI DI DIRITTO
IMPOSSIBILE SU QUESITI IN MATERIA DI NULLITÀ DI CLAUSOLE CONTRATTUALI
Ordinanza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Maria Giovanna De Marco | 12.01.2019 |
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