In ipotesi di contratto di cessione di crediti futuri a garanzia di un finanziamento concesso e di successivo pignoramento presso terzi, promosso da altri creditori, (avente ad oggetto le somme volta per volta maturate in ragione del rapporto sottostante), ove il contratto di cessione sia dichiarato dal Giudice dell’esecuzione inopponibile ai creditori pignoranti ex art. 2918 cc, i pagamenti comunque effettuati dal debitore ceduto in favore dell’Istituto di Credito cessionario dopo la notifica dell’atto di pignoramento sono validi ed efficaci e non legittimano il terzo alla ripetizione ex art. 2033 cc.
La dichiarazione di inopponibilità del contratto di cessione determina l’inefficacia relativa dello stesso in favore dei soli creditori pignoranti, con la conseguenza che il contratto resta valido tra le parti originarie nei cui confronti produce comunque effetti; pertanto, non è esperibile l’azione di ripetizione posto che non si verte in ipotesi di indebito oggettivo (che presuppone la mancanza, originaria o sopravvenuta, di una causa adcquirendi) ma di semplice inefficacia relativa.
Questo il principio di diritto espresso dalla Corte d’Appello di Bologa, Pres. Benassi – Rel. Montanari, con la sentenza n. 557 del 10 marzo 2022.
Nel caso in esame, accadeva che una società consorziata aveva ceduto, pro solvendo, alle due banche convenute i crediti maturati e maturandi nei confronti del consorzio per i conferimenti di latte alla Centrale del latte.
La cessione era stata accettata dal consorzio che vi era rimasto vincolato fino allo scioglimento del rapporto con la consorziata, avvenuto il 31.12.2015.
In seguito, il consorzio si vedeva pignorare delle somme a titolo di crediti dell’azienda cedente e aveva precisato l’esistenza del vincolo costituito dalla cessione pro solvendo.
In data 13.10.2015, il consorzio aveva ricevuto la notifica di una prima ordinanza di assegnazione nella quale il Giudice del procedimento aveva dichiarato inopponibile al creditore procedente la cessione del credito, per decorso del triennio di cui all’art. 2918 c.c., applicato in via analogica.
Su tale presupposto l’odierno appellato comunicava alle banche cessionarie il blocco dei pagamenti e chiedeva la restituzione di quanto già versato ma le cessionarie rifiutavano di restituire le somme.
All’esito del giudizio di primo grado le odierne appellanti venivano condannate alla restituzione ex art. 2033 cc ed al risarcimento del danno patrimoniale subito dal consorzio.
Avverso tale pronuncia proponeva appello solo una delle banche cessionarie sostenendo che i pagamenti erano stati effettuati dal consorzio nella convinzione dell’opponibilità della cessione ai creditori della procedura esecutiva e che non poteva applicarsi l’art. 2918 cc.
Pertanto, il Tribunale, in accoglimento del gravame proposto dalla banca, condannava il consorzio a restituire alla banca quanto percepito in esecuzione delle condanne pronunciate dal primo giudice nei confronti della banca appellante con condanna alle spese.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INDEBITO OGGETTIVO: grava sull’attore l’onere di provare il pagamento dell’eccedenza
È necessario dimostrare l’inesistenza di una causa giustificativa del versamento di quanto non dovuto
Sentenza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato | 21.05.2019 | n.166
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