In ipotesi in cui ci si trovi a dover pignorare un bene immobile in comunione legale dei coniugi va tenuta in considerazione la natura della comunione stessa.
Infatti, a differenza della comunione ordinaria, quella legale si identifica come “comunione senza quote” per cui ogni coniuge sarà titolare di un diritto con ad oggetto tutti i beni della comunione e ognuno di essi per l’intero.
Nell’ipotesi di pignoramento di un bene che ricade in comunione legale, di conseguenza, non opera il limite della quota del 50% ai fini del pignoramento e l’immobile in comunione può essere pignorato e venduto per l’intero e non solo per la metà.
L’intera abitazione in comunione legale è pignorabile, anche se il debito è di uno solo dei coniugi: “la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l’espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà”
In caso di comunione legale, è precluso il ricorso al procedimento di divisione endoesecutiva di cui agli artt. 600 cpc e ss. ma, da tale presupposto in diritto deriva, quale corollario, l’inapplicabilità, in via diretta, dell’art. 599 cpc nonchè l’impraticabilità dell’opposizione di terzo all’esecuzione per pretendere di escludere dall’espropriazione una quota del bene in natura.
Il coniuge in comunione legale che non sia debitore non può impedire l’esecuzione ed è soggetto passivo dell’espropriazione con diritti e doveri identici a quelli dell’esecutato; pertanto, gode di tutte le garanzie di carattere processuale, attraverso la notifica dell’avviso di pignoramento e, all’esito della vendita dell’immobile, la corresponsione della metà della somma di denaro ricavata.
In ogni caso, il coniuge estraneo al debito avrà diritto ad ottenere la metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione del bene al creditore procedente.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Pres. Frasca – Rel. Valle, con l’ordinanza n. 2854 del 21 luglio 2021.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
Va indicata la titolarità in capo ai due coniugi per la quota di metà ciascuno
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Cristina Pigozzo | 11.11.2020 | n.15718
Il coniuge non debitore ha diritto, in sede di distribuzione, alla metà del ricavato della vendita
Sentenza | Cassazione Civile, sez. terza, Pres. Ambrosio Rel. De Stefano | 31.03.2016 | n.6230
L’opposizione va proposta entro 20 giorni e/o comunque entro la fase ex art. 569, co 2, c.p.c.
Sentenza | Tribunale di Bari, Dott. Antonio Ruffino | 18.11.2016 | n.5955
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