I vizi inerenti alla “vocatio in ius” (nella specie, per inosservanza del termine a comparire) che determinerebbero la nullità della citazione devono essere rilevati dal giudice ai sensi dell’art. 164 cpc.
Laddove ciò non accada, nel caso di proseguimento del giudizio in assenza di costituzione della controparte, la sussistenza dei precitati vizi può assurgere a valido motivo di gravame in appello per il contumace.
Il giudice di secondo grado, non ricorrendo un’ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti compiuti nel grado precedente, mentre l’appellante, già dichiarato contumace, può chiedere di essere rimesso in termini per il compimento delle attività precluse se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo, ai sensi dell’art. 294 c.p.c.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Pres. Tirelli – Est. Scarpa con la sentenza n. 2258 del 26 gennaio 2022.
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