Si ringrazia per la segnalazione l’Avv. Giorgio Caggiano del Foro di Napoli
In tema di sovraindebitamento, il Giudice, per espressa previsione normativa, deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere. In particolare, al fine di escludere la colposità del sovraindebitamento deve verificare che il debitore abbia contratto obbligazioni astrattamente compatibili con le capacità reddituali della famiglia e, quindi, nella prospettiva di poterle adempiere.
L’attitudine del debitore all’adempimento va anche parametrata alla situazione reddituale dell’intero nucleo familiare al momento dell’assunzione dell’obbligazione, potendo legittimamente influire sulla capacità di pagamento del consumatore la disponibilità di altre fonti di sostentamento provenienti dalla famiglia, potendo allo stesso modo comprometterla la loro improvvisa cessazione.
Nel caso in cui dalla valutazione complessiva si evinca come il debitore abbia colpevolmente aggravato la propria posizione, ovvero che manchi la prova di un improvviso ed imprevedibile peggioramento della situazione economica dello stesso, la richiesta di omologazione del piano del consumatore va rigettata.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Nola, Giudice Giuseppa D’Inverno, con il decreto del 13.01.2020.
Accadeva che i debitori proponevano ricorso al Tribunale di Nola per chiedere l’omologazione del piano del consumatore predisposto al fine di soddisfare i creditori e di liberarsi dalle obbligazioni assunte.
In particolare, veniva in rilievo come i consumatori non avessero incluso nel piano il creditore ipotecario, che avrebbe dovuto essere soddisfatto al 100%, includendo invece i creditori chirografari, che sarebbero stati soddisfatti al 20%.
All’approvazione del piano si opponeva uno dei creditori chirografari sostenendo che già in precedenza era stato presentato dagli stessi debitori un piano di rientro che non era stato omologato in quanto era stata evidenziata la mancanza di “meritevolezza” dei consumatori e che dalla prima volta nulla era cambiato in relazione alla posizione degli stessi.
Il Giudice, aderendo alla domanda del creditore opponente, confermava in parte quanto stabilito con il primo decreto con cui era stato rigettato il piano del consumatore e affermava come neppure la nuova domanda fosse meritevole di accoglimento poiché le obbligazioni erano state assunte con colpa dai debitori.
Il ricorso veniva rigettato e nulla veniva disposto circa le spese.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti provvedimenti pubblicati in Rivista:
PIANO DEL CONSUMATORE: per l’omologazione va dimostrato l’effettivo sovraindebitamento
Deve sussistere un perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio liquidabile
Decreto | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Maria De Vivo | 20.07.2021 |
PIANO DEL CONSUMATORE: i crediti prelatizi vanno pagati entro l’anno a partire dall’omologazione
Il termine può essere superiore se il titolare del privilegio ha diritto di voto
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Settima Sezione Fallimentare, Giudice Delegato Francesco Paolo Feo | 10.05.2022 |
SOVRAINDEBITAMENTO: gli effetti della violazione del merito creditizio del debitore
Il finanziatore-creditore non potrà avanzare contestazioni sul piano del consumatore
Decreto | Tribunale di Napoli Nord Pres. Petruzziello – Rel. Magliulo | 21.04.2021 |
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