Si ringrazia per la segnalazione l’Avv. Giorgio Caggiano del Foro di Napoli
Nel caso di piano del consumatore proposto solo da uno dei coobbligati è possibile la presentazione c.d. “di gruppo” a patto che tutti i proponenti rivestano la qualifica di consumatore e che le obbligazioni contratte non siano riferibili all’attività commerciale, imprenditoriale o artigianale eventualmente svolta, assicurando, pertanto, il rispetto dei requisiti di accesso comuni alle procedure di cui alla l. n. 3/2012.
Per ottenere l’omologazione va sempre valutata la sussistenza dell’effettivo stato di sovraindebitamento derivante da incolpevole attività del proponente o dall’imprevedibile peggioramento delle sue condizioni patrimoniali, che devono però essere provate.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Nola, Giudice Rosa Paduano, con il decreto del 26 marzo 2019.
Accadeva che il debitore proponeva ricorso al Tribunale di Nola per chiedere l’omologazione del piano del consumatore predisposto al fine di soddisfare i creditori e di liberarsi dalle obbligazioni assunte.
In particolare, veniva in rilievo come il ricorrente non avesse incluso nel piano il creditore fondiario, che si offriva di soddisfare al 100%, mentre inseriva nello stesso i creditori chirografari, che sarebbero stati soddisfatti in una percentuale variabile tra il 5% ed il 15%.
All’approvazione del piano si opponeva uno dei creditori chirografari, il quale eccepiva, in via preliminare, l’inammissibilità del piano per non essere stato presentato congiuntamente da entrambi i debitori (nonché coniugi) con precisa separazione delle masse attive e passive, nonostante il piano avesse ad oggetto debiti comuni.
Sosteneva inoltre, la mancanza di meritevolezza, la mancata convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria e l’eccessività dello stralcio proposto per il proprio credito.
Con riguardo alla questione dell’inammissibilità del piano, il Giudice osservava che la legge 3/2012, nell’attuale formulazione, non contempla la possibilità di presentazione di un piano del consumatore congiunto o c.d. di gruppo, disegnando la figura del debitore sul modello della persona fisica e non del nucleo familiare.
I principali ostacoli all’ammissibilità dello strumento venivano individuati nella lesione della garanzia patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c. come risultato inevitabile della fuoriuscita dal patrimonio del debitore di beni destinati al soddisfacimento di crediti altrui con il conseguente pregiudizio dei creditori personali.
Tuttavia, in assenza di un’espressa previsione di legge sul punto, per il Giudice doveva ritenersi astrattamente ammissibile una proposta unitaria (peraltro prevista dal nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza arg. ex art.66 del d.lgs 12 gennaio 2019, n. 14), ma basata su distinti piani collegati, e sempre nel rispetto delle particolarità proprie della procedura di sovraindebitamento.
Con riguardo al contenuto della proposta, invece, essa deve necessariamente distinguere le masse attive e passive del patrimonio di ciascun consumatore: ciò al fine di evitare il pregiudizio delle ragioni dei creditori personali dei proponenti che verrebbero lese dalla fuoriuscita dal patrimonio del proprio debitore di beni destinati al soddisfacimento dei creditori degli altri componenti del gruppo.
Ciò premesso, il giudicante riteneva che la debitoria si configurasse eccessiva rispetto alle risorse personali disponibili al momento dell’assunzione delle obbligazioni e neppure il consumatore aveva provato le circostanze impreviste ed imprevedibili determinanti il sovraindebitamento.
Il ricorso veniva rigettato per difetto di meritevolezza e nulla veniva disposto per le spese.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
Decreto | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Maria De Vivo | 20.07.2021 |
PIANO DEL CONSUMATORE: i crediti prelatizi vanno pagati entro l’anno a partire dall’omologazione
Il termine può essere superiore se il titolare del privilegio ha diritto di voto
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Settima Sezione Fallimentare, Giudice Delegato Francesco Paolo Feo | 10.05.2022 |
SOVRAINDEBITAMENTO: gli effetti della violazione del merito creditizio del debitore
Il finanziatore-creditore non potrà avanzare contestazioni sul piano del consumatore
Decreto | Tribunale di Napoli Nord Pres. Petruzziello – Rel. Magliulo | 21.04.2021 |
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