In tema di estinzione anticipata di un finanziamento con “cessione del quinto”, la cessionaria del (solo) credito originato dal contratto è carente di titolarità passiva rispetto alla domanda di restituzione delle commissioni corrisposte in occasione della stipula – ex art. 125 sexies TUB e per la parte non maturata – non essendo titolare dell’intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, ed avendo la cessione del credito il più circoscritto effetto di trasferire solo quei diritti rivolti alla realizzazione del credito ceduto.
Questo il principio ribadito dal Giudice di Pace di Milano, in persona del Giudice Dott. Fabio Di Palma, con la sentenza n. 5090 del 25 luglio 2022.
La vicenda processuale s’inscrive nel “classico” contenzioso ex art. 125 sexies TUB, incardinato dal mutuatario a seguito dell’estinzione anticipata di un finanziamento rimborsabile mediante “cessione del quinto”, al fine di richiedere la restituzione delle commissioni accessorie per la parte (asseritamente) non maturata.
Senza entrare nel merito dell’esame della domanda attorea, nel caso di specie il Giudice di Pace si è limitato a vagliare un aspetto preliminare: quello della carenza di titolarità passiva della Banca convenuta rispetto alla domanda di restituzione.
Nella fattispecie, infatti, l’Istituto convenuto non aveva originato il rapporto di finanziamento, ma era divenuto titolare della sola posizione creditoria, in occasione di un’operazione di cessione del credito in blocco, cedendo poi, peraltro, a sua volta il credito ad altra società (pur mantenendo l’incarico di gestire e recuperare il credito per conto di quest’ultima, in qualità di “Master Servicer”).
In ragione di ciò, la Banca convenuta aveva eccepito il proprio difetto di titolarità passiva, in quanto le commissioni accessorie erano state incamerate dalla cedente in occasione della stipula, mentre la cessione del credito aveva comportato il trasferimento della titolarità del solo lato “attivo” del rapporto, non estendendosi ai diritti/obblighi restitutori.
Il Giudice ha accolto tale prospettazione difensiva, richiamando due precedenti della Corte di Cassazione.
Il primo con il quale la S.C. ha affermato che:
«[…] mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell’altro contraente, dell’intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in. quanto è limitato al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra h titolarità di esso, che resta all’originario creditore-cedente, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto (…). Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla esistenza del precedente contratto, (…) poiché afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del contratto» (cfr. Cass. Civ. 17727/2018).
Il secondo, con il quale la Cassazione ha ricordato che:
«[…] in materia di cessione dei erediti in blocco, eseguito tramite cartolarizzazione, deve escludessi in capo alla società cessionaria appositamente costituita (c.d. società veicolo) la titolarità del lato passivo del rapporto controverso avente ad oggetto le domande ed i controcrediti vantati dal debitore ceduto verso il cedente» (cfr. Cass. Civ. 21843/2019).
Tale orientamento traeva origine da una precedente pronuncia della stessa Corte nella quale si affermava che: “mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell’altro contraente, dell’intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitato al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra h titolarità di esso, che resta all’originario creditore-cedente, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto (…). Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla esistenza del precedente contratto, (…) poiché afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del contratto”.
Per effetto di tale richiamo, il Giudice ha rigettato la domanda promossa dal cliente nei confronti della cessionaria del credito.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
“LEXITOR” E CESSIONE DEL CREDITO: LA CESSIONARIA NON PUÒ RESTITUIRE I COSTI UP-FRONT
Delle commissioni “istantanee” ha beneficiato l’Originator, sicché la cessionaria non ha titolarità passiva dei presunti obblighi restitutori
Sentenza | Giudice di Pace di Milano, Giudice Daniela Marina Villa | 31.05.2022 | n.3899
USURA: LA CESSIONARIA DEL (SOLO) CREDITO NON È LEGITTIMATA PASSIVA
Solo la cessione del contratto legittima le richieste restitutorie del cliente
Ordinanza | Tribunale di Roma, Giudice Paola Giardina | 17.05.2022
LEGITTIMAZIONE PASSIVA: NON SUSSISTE IN CAPO ALLA BANCA CHE HA CEDUTO IL CREDITO E NE HA DATO NOTIZIA AL CLIENTE
È sufficiente che della cessione sia data notizia in Gazzetta Ufficiale
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Guido Macripò | 13.06.2019 | n.5766
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