Per i contratti di finanziamento conclusi in data anteriore all’entrata in vigore della legge n. 105/2021 (di conversione del c.d. Decreto Sostegni bis), la riduzione del costo totale del credito ex art. 125 sexies TUB ha per oggetto soltanto i costi c.d. recurring, con esclusione di quelli cd. upfront.
Il citato art. 125 sexies del T.U.B. nella sua precedente formulazione, per trovare applicazione la novella introdotta con la Legge di conversione n. 105.2021 (D.L. n. 73/2021, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per imprese, lavoro, pievani, salute e serviti territoriali) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021, solo ai contratti di finanziamento conclusi dopo l’entrata in vigore della citata Legge di conversione, disponeva che: “ il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e che in tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Questi i principi ribaditi dal Giudice di Pace di Milano, Giudice Antonella Mencherini, con la sentenza n. 4958 del 18 luglio 2022.
Nella vicenda processuale di specie, un mutuatario cliente citava in giudizio la banca con la quale, nel 2015, aveva stipulato un contratto di cessione del quinto anticipando i costi relativi alle commissioni di attivazione, di gestione e di intermediazione oltre che quelli relativi alle spese di istruttoria.
Il contratto di finanziamento era stato estinto anticipatamente e pertanto l’attore chiedeva che gli venissero rimborsati (tutti) i costi relativi agli oneri contrattuali non maturati ma già corrisposti, richiamando le note argomentazioni sottese alla nota giurisprudenza “Lexitor”.
Si costituiva la banca convenuta, contestando il fondamento della pretesa attorea, sul presupposto della non rimborsabilità dei costi c.d. upfront, trattandosi di contratto sottoscritto prima del 25 luglio 2021, data “spartiacque” per l’entrata in vigore del criterio di rimborso “all inclusive”, per effetto della legge di conversione del “Decreto Sostegni bis”.
Il Giudice di Pace ha dato seguito alla giurisprudenza che ritiene pienamente operante la novella di cui all’anzidetta legge di conversione, ritenendo tutti i contratti antecedenti soggetti al mero rimborso dei costi “recurring”.
Trova applicazione, per i “vecchi contratti”, la disciplina di cui al previgente art. 125 sexies TUB e le conseguenti disposizioni di vigilanza vigenti ratione temporis.
Ed invero, il citato art. 125 sexies del T.U.B., nella sua precedente formulazione – per trovare applicazione la novella introdotta con la Legge di conversione n. 105.2021 (D.L. n. 73/2021, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per imprese, lavoro, pievani, salute e serviti territoriali) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021, solo ai contratti di finanziamento conclusi dopo l’entrata in vigore della citata Legge di conversione – disponeva che: “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e che in tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Il Giudice ha richiamato l’attenzione sulla nota distinzione tra costi “up-front” e “recurring”, riconoscendo pacificamente che le commissioni oggetto della domanda attorea (attivazione e di istruttoria, come quelle spettanti all’intermediario), dovevano ritenersi di natura “istantanea” e, quindi, non soggette a rimborso.
«Il costo totale del credito si compone di voci di spesa di differente tipologia, in particolare dagli oneri c.d. “upfront” che sono costituiti da quelli esborsi pagati dal consumatore per gli adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento e che prescindono dalla durata del contratto di credito (quali, ad esempio, le spese di istruttoria, i costi di apertura della pratica, le commissioni di intermediazione finanziaria), e dagli oneri c.d. “recurring” , che rappresentano invece i costi continuativi finalizzati a remunerare il finanziatore quale corrispettivo delle attività di gestione del rapporto, in tutta la fase successiva alla conclusione del contratto (quali, ad esempio, le spese di incasso rata e simili connesse al finanziamento).
Il soggetto che accede alle varie forme di finanziamento ha diritto alla restituzione solo dei costi denominati recurring, vale a dire di quelli che riguardano il periodo successivo all’estinzione del finanziamento e di cui non ha usufruito, se pur ne ha corrisposto il costo medesimo, mentre non sono rimborsabili quelle spese che riguardano l’attivazione della pratica e di istruttoria, nonché di intermediazione, poiché esauriscono la loro funzione al momento della conclusione del contratto di finanziamento.
Le spese l’attività di attivazione e di istruttoria, come quelle spettanti all’intermediario, sono relative a prestazioni già eseguite e già corrisposte all’agente, il quale ne matura il diritto alla conclusione del contratto per il suo intervento, le medesime riguardano la fase prodromica del contratto di finanziamento e, quindi, maturano alla data della sua stipula senza possibilità di restituzione nel caso di estinzione anticipata del finanziamento».
A riguardo, il Giudice di Pace ha richiamato la n. 21676 del 15.10.2021, con la quale il Coordinamento dell’Arbitrato Bancario, nel prendere in esame la sopra richiamata normativa, ha espresso il seguente principio: «In applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2 ultimo periodo, dl 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n 105 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativa, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti alla concessione dal prestito (c.d, costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non rivalutata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così carne meglio illustrato da. questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014».
Per effetto di tale ragionamento, il Giudice di Pace di Milano ha rigettato la domanda attorea, confermando la piena attualità della distinzione tra costi “up-front” e “recurring” ai fini della disciplina del rimborso, per tutti i contratti stipulati prima del 25 luglio 2021.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LEXITOR: il nuovo art. 125 sexies TUB si applica solo ai contratti successivi alla conversione del Decreto-Sostegni bis
Per i contratti ante 25 luglio 2021 vige ancora la distinzione tra costi up front e recurring
Sentenza | Giudice di Pace di Catania, dott. Pancrazio Claudio Gullotta | 07.01.2022 | n.18
NUOVO ART. 125 SEXIES TUB: rimborso “all inclusive” solo per i contratti stipulati dopo il 25 luglio 2021
Principi “Lexitor” irrilevanti per tutti i “vecchi” rapporti. Legittimo il rimborso dei soli costi “recurring”
Sentenza | Giudice di Pace di Roma, Giudice Mariateresa Gitto | 04.03.2022 | n.4209
“LEXITOR”: il nuovo art. 125 sexies TUB si applica solo pro futuro
Rimborso “all inclusive” solo per i contratti stipulati dopo il 25 luglio 2021
Sentenza | Giudice di Pace di Milano, Giudice Silvana Savoldelli | 25.05.2022 | n.3766
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