L’invio degli estratti conto relativi al rapporto in essere con la banca e la mancata contestazione da parte dei correntisti ne comporta la tacita accettazione ai sensi dell’art. 119 TUB n. 3; e l’approvazione degli stessi e/c ai sensi dell’art. 1832 cc.
L’asserita apocrifia della firma apposta in calce al bonifico non può essere rilevata a distanza di quattro anni dalla data dell’atto che si ritiene viziato ove la banca dimostri la trasmissione degli estratti conto.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Velletri, Giudice Paola Pasqualucci, con la sentenza n. 906 del 4 maggio 2022.
Nel caso di specie accadeva che gli eredi di un cliente convenivano in giudizio la banca che aveva incorporato l’istituto di credito che – a dire degli attori correntisti – aveva eseguito un bonifico in realtà non autorizzato dal de cuius.
Gli eredi sostenevano che la firma apposta sull’ordine di bonifico fosse da ritenersi apocrifa, a supporto della domanda offrivano documentazione sottoscritta dal dante causa.
Si costituiva la banca chiedendo l’integrale rigetto delle domande proposte nei suoi confronti e, in via subordinata, l’autorizzazione a chiamare in causa beneficiario del bonifico per cui è causa, perché la manlevasse.
Veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo, che si costituiva, chiedendo il rigetto della domanda attorea ed eccepiva la mancanza dei presupposti della richiesta di manleva.
Il Tribunale, rilevando l’infondatezza delle istanze proposte dagli attori e rilevando altresì che il terzo non ha alcuna responsabilità della banca, rigettava le domande e li condannava alle spese.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IL CORRENTISTA È TENUTO AD UNA TEMPESTIVA VIGILANZA DEI PAGAMENTI EFFETTUATI
Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Anna Maria Rossi | 13.03.2018 | n.827
APPLICABILITÀ DELLA NORMATIVA GENERALE DEI CONTRATTI ALLE OPERAZIONI IN CONTO CORRENTE
Sentenza | Corte d’Appello di Catanzaro, Pres. Majore – Rel. De Nuccio | 06.03.2019 | n.468
ESTRATTI CONTO: ANCHE SE CONTESTATI SONO PRUDENTEMENTE APPREZZABILI COME ELEMENTO DI PROVA
IN TAL CASO IL DOCUMENTO PERDE VALORE PROBATORIO PRIVILEGIATO MA È VALUTABILE EX ARTT. 115 E 116 C.P.C
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Olivieri, Rel. D’Arrigo | 25.09.2018 | n.22551
È POSSIBILE CHIEDERE LA RESTITUZIONE DI PARTITE ERRONEAMENTE ACCREDITATE AL CLIENTE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Scaldaferri, Rel. Cons. Falabella | 20.11.2018 | n.30000
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