In tema di apprezzamento della vessatorietà per “significativo squilibrio” dei diritti e degli obblighi negoziali, “[…] il controllo giudiziale sul contenuto del contratto stipulato con il consumatore, pur postulando una valutazione complessiva dei diritti e degli obblighi ivi contemplati, nel cui ambito svantaggi e benefici determinati da singole clausole possono compensarsi, è circoscritto alla componente normativa del negozio giuridico, mentre è preclusa ogni valutazione inerente alle caratteristiche tipologiche e qualitative del bene o del servizio fornito o all’adeguatezza tra le reciproche prestazioni, richiedendosi soltanto, alla stregua dell’art. 1469 ter, comma 2, cod. civ., che l’oggetto del contratto ed il corrispettivo pattuito siano individuati in modo chiaro e comprensibile (cfr. Cass. 20 settembre 2013, n. 21600).”
Questo il principio ribadito dal Tribunale di Napoli Nord, Giudice Luigi D’Angiolella con la sentenza n. 2921 del 28 luglio 2022.
La pronuncia trae origine dalla richiesta di rimborso del premio assicurativo non goduto, accessorio ad un “vecchio” contratto di prestito personale estinto anticipatamente (contratto antecedente, sia al D.Lgs. n. 141/2010, che ha introdotto l’art. 125 sexies TUB, sia all’art. 15 quater D.L. n. 179/2012, che ha riformato il principio di irrimborsabilità del premio assicurativo di cui al previgente art. 1896, comma 1, c.c.), formulata in primo grado dinanzi al Giudice di Pace di Marano di Napoli, che aveva accolto la domanda del cliente, sul presupposto della vessatorietà della clausola contrattuale limitativa del diritto al rimborso.
Il Tribunale di Napoli Nord, accogliendo l’appello promosso dalla compagnia assicurativa, ha ribadito sì i principi sottesi all’applicabilità, ratione temporis, dei previgenti artt. 125, co. 2 TUB e 1869, co. 1 c.c. (del tutto coerenti con la clausola contrattuale contestata dal consumatore) ma ha anche richiamato l’attenzione su un importante principio, spesso travisato nell’ambito del contenzioso consumeristico: lo scrutinio di vessatorietà per “significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi negoziali” (formula prima contenuta nell’art. 1469 bis c.c. ed oggi trasfusa nell’art. 33, co. 1 Cod. Cons.) non può essere “qualitativo”, ma deve arrestarsi alla valutazione di chiarezza e trasparenza del testo contrattuale.
In altri termini, il Giudice non può svolgere alcuna valutazione “contenutistica” della clausola contrattuale, ma deve limitarsi a valutarne la comprensibilità testuale per il consumatore che l’abbia sottoscritta (eventualmente in forma duplice).
Tale considerazione si trae – come evidenziato dal Tribunale – dal dettato dell’art. 1469 ter, comma 2, cod. civ. (oggi trasfuso nell’art. 34, co. 1 del Cod. Cons.), a mente del quale: “la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto, né all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”.
Detto in altri termini, il Giudice non può scrutinare:
- né le caratteristiche tipologiche e qualitative del bene o del servizio fornito;
- né l’adeguatezza tra le reciproche prestazioni.
Tale principio è di fondamentale importanza, dacché spesso si tende a “confondere” lo squilibrio giuridico delle reciproche prestazioni, derivante da una clausola contrattuale, con lo squilibrio “economico”, sul quale però il Giudice non ha alcun margine di valutazione, a condizione che i beni, i servizi e le prestazioni che il consumatore abbia inteso conseguire con la sottoscrizione del contratto fossero esposti in modo chiaro e comprensibile.
Altra è la “forma”, quindi, che è oggetto di tutela e di controllo giudiziale, altra la “sostanza” del rapporto, rimessa alla libera determinazione delle parti, avuto riguardo alla adeguatezza delle prestazioni (e del relativo “prezzo”) convenute.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
Nel caso di un contratto estinto prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 141/2010, trova applicazione la precedente formulazione dell’art. 125 TUB
Sentenza | Tribunale di Pavia, Giudice Laura Cortellaro | 02.05.2020 | n.497
CLAUSOLE VESSATORIE: valide se ben individuate all’interno del contratto bancario
È irrilevante la loro collocazione nel modulo
Sentenza | Tribunale di Ancona – Giudice dott.ssa Roberta Mariotti | 16.10.2018 | n.1623
RIMBORSO ONERI: non è vessatoria la clausola che esclude il diritto al rimborso
Non si ascrive nelle c.d. “nullità di protezione” previste dall’articolo 36 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206
Sentenza | Giudice di Pace Alcamo, Dott. Paolo Tesoriere | 20.08.2018 | n.218
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