“L’omissione dell’avvertimento di cui all’art. 480, comma 2, secondo periodo c.p.c. (introdotto dall’art. 13, comma 1, lett. a), del d.l. n. 83 del 2015, conv. in legge n. 132 del 2015) – che prescrive che il creditore precettante debba informare il debitore intimato dell’opportunità di proporre una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012 – costituisce mera irregolarità e non determina la nullità del precetto, giacché la nuova disposizione non commina espressamente tale sanzione, né essa è altrimenti desumibile, la novella non essendo posta a presidio della posizione processuale del debitore, bensì avendo soltanto l’obiettivo di promuovere o stimolare un più massiccio ricorso a dette nuove procedure”
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel Saija, con la sentenza n. 23343 del 26 luglio 2022.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PRECETTO: IL MANCATO AVVISO DELLA PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO NON PREVEDE ALCUNA SANZIONE
Non potrebbe comunque incidere sulla funzione dell’atto all’inizio della esecuzione forzata
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Bianca Ferramosca | 26.08.2019 | n.16698
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/precetto-il-mancato-avviso-della-procedura-di-sovraindebitamento-non-prevede-alcuna-sanzione
PRECETTO: valido se ha raggiunto lo scopo, anche se manca la data di notifica dell’ingiunzione
La forma dell’atto processuale non ha valore in sé ma è funzionale allo scopo dell’atto, solo in tal senso è essenziale
Sentenza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. De Stefano – Rel. Rossetti | 28.01.2020 | n.1928
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