Per i contratti di finanziamento conclusi in data anteriore all’entrata in vigore della legge n. 105/2021 (di conversione del c.d. Decreto Sostegni bis), la riduzione del costo totale del credito ex art. 125 sexies TUB ha per oggetto soltanto i costi c.d. recurring, con esclusione di quelli cd. upfront.
Il citato art. 125 sexies del T.U.B. nella sua precedente formulazione, per trovare applicazione la novella introdotta con la Legge di conversione n. 105.2021 (D.L. n. 73/2021, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per imprese, lavoro, pievani, salute e serviti territoriali) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021, solo ai contratti di finanziamento conclusi dopo l’entrata in vigore della citata Legge di conversione, disponeva che: “ il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e che in tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Questi i principi ribaditi dal Giudice di Pace di Milano, Giudice Antonella Mencherini, con la sentenza n. 4958 del 18 luglio 2022.
Nella vicenda processuale di specie, un mutuatario cliente citava in giudizio la banca con la quale, nel 2015, aveva stipulato un contratto di cessione del quinto anticipando i costi relativi alle commissioni di attivazione, di gestione e di intermediazione oltre che quelli relativi alle spese di istruttoria.
Il contratto di finanziamento era stato estinto anticipatamente e pertanto l’attore chiedeva che gli venissero rimborsati i costi relativi agli oneri contrattuali non maturati ma già corrisposti.
Si costituiva la banca convenuta, che in via preliminare eccepiva il proprio difetto di titolarità passiva per essere state le commissioni – di cui veniva chiesto il rimborso dall’attore – corrisposte da quest’ultimo alla banca che aveva concesso il finanziamento e da questa, per quanto concerne le provvigioni, all’intermediario del credito; nel merito confutava il fondamento della pretesa sul presupposto della non rimborsabilità dei costi c.d. upfront.
Il Giudice, esaminate le istanze delle parti, rigettava l’eccezione sollevata dalla banca in ordine alla propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, ritenuti effettivamente non rimborsabili i costi c.d. uprfont, rigettava la domanda dell’attore. Compensate le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
Per i contratti ante 25 luglio 2021 vige ancora la distinzione tra costi up front e recurring
Sentenza | Giudice di Pace di Catania, dott. Pancrazio Claudio Gullotta | 07.01.2022 | n.18
Principi “Lexitor” irrilevanti per tutti i “vecchi” rapporti. Legittimo il rimborso dei soli costi “recurring”
Sentenza | Giudice di Pace di Roma, Giudice Mariateresa Gitto | 04.03.2022 | n.4209
“LEXITOR”: il nuovo art. 125 sexies TUB si applica solo pro futuro
Rimborso “all inclusive” solo per i contratti stipulati dopo il 25 luglio 2021
Sentenza | Giudice di Pace di Milano, Giudice Silvana Savoldelli | 25.05.2022 | n.3766
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