Non può procedersi alla liquidazione d’ufficio del danno da illegittima segnalazione nella banca dati CRIF, atteso che il potere di disporre la liquidazione equitativa non è attribuito al giudice al fine di sopperire alla mancata prova del danno nella sua ontologica esistenza presupponendo, esso, la prova dell’esistenza di danni risarcibili relativamente ai quali risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile la prova del danno nel suo preciso ammontare.
Questo il principio espresso dal Giudice di Pace di Pescara, Giudice Ermerinda Borzillo, con la sentenza n. 511 del 13 aprile 2022.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ERRATA SEGNALAZIONE CENTRALE RISCHI: IL DANNO NON PUÒ RITENERSI SUSSISTENTE IN RE IPSA
È ONERE DI CHI AGISCE IN VIA RISARCITORIA FORNIRE LA PROVA SIA DEL “DANNO-EVENTO” CHE DEL “DANNO-CONSEGUENZA”
Sentenza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Alessandro Caronia | 11.03.2021 | n.273
E’ NECESSARIO STABILIRE, CON VALUTAZIONE EX ANTE, SE I MOTIVI DEL RIFIUTO
Ordinanza | Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, Pres. Roberta Vivaldi – Rel. Marco Rossetti | 09.02.2021 | n.3130
SEGNALAZIONE IN CENTRALE RISCHI: il mancato preavviso non è causa di illegittimità
Il cliente deve dimostrare la sussistenza di elementi oggettivi tali da far ritenere in concreto violato il diritto di difesa
Ordinanza | Tribunale di Treviso, Giudice Francesca Vortali | 29.09.2020
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