La cessionaria del credito è priva di legittimazione e titolarità passiva nel giudizio avente ad oggetto le pretese “restitutorie” del debitore ceduto.
Mentre la cessione del contratto determina il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell’altro contraente, dell’intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all’originario creditore-cedente, e l’esercizio, che è trasferito al cessionario.
Il cessionario acquista solo i diritti derivanti dal contratto rivolti alla realizzazione del credito ceduto e, più segnatamente, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all’adempimento della prestazione. Non gli sono, trasferite le azioni inerenti all’essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito.
Questo il principio ribadito dal Giudice di Pace di Agrigento, Giudice Raffaella Picone, con la sentenza n. 697 del 17 ottobre 2022.
La vicenda di specie origina dalla domanda giudiziale introdotta da un mutuatario-consumatore, il quale si doleva della omessa riduzione del costo di un finanziamento con cessione del quinto, estinto anticipatamente rispetto all’ordinaria scadenza, chiedendo il rimborso di tutte le commissioni “non maturate”, sul presupposto di una lettura dell’art. 125 sexies TUB orientata dalla giurisprudenza “Lexitor”.
Nel costituirsi in giudizio, la Banca convenuta eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione e titolarità passiva, rappresentando di essere cessionaria del solo credito scaturente dal rapporto di finanziamento, non già dell’intera posizione contrattuale e delle eventuali obbligazioni restitutorie (pur insussistenti nel merito).
Con riferimento a queste ultime, l’Istituto sosteneva che la titolarità passiva era rimasta in capo alla cedente – che aveva incassato anticipatamente le commissioni “up front” – anche successivamente alla cessione del contratto.
Il Giudice, in accoglimento dell’eccezione della convenuta, rigettava la domanda proposta dal consumatore, con la motivazione sopra massimata.
Per ulteriori approfondimenti sul tema si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: LA CESSIONARIA DEL (SOLO) CREDITO NON È LEGITTIMATA PASSIVA
SOLO LA CESSIONE DEL CONTRATTO LEGITTIMA LE RICHIESTE RESTITUTORIE DEL CLIENTE
Ordinanza | Tribunale di Roma, Giudice Paola Giardina | 17.05.2022 |
LA CESSIONE DEL CREDITO NON TRASFERISCE LA TITOLARITÀ DEGLI OBBLIGHI RESTITUTORI
Sentenza | Giudice di Pace di Milano, Giudice Fabio Di Palma | 25.07.2022 | n.5090
“LEXITOR” E CESSIONE DEL CREDITO: LA CESSIONARIA NON PUÒ RESTITUIRE I COSTI UP-FRONT
DELLE COMMISSIONI “ISTANTANEE” HA BENEFICIATO L’ORIGINATOR, SICCHÉ LA CESSIONARIA NON HA TITOLARITÀ PASSIVA DEI PRESUNTI OBBLIGHI RESTITUTORI
Sentenza | Giudice di Pace di Milano, Giudice Daniela Marina Villa | 31.05.2022 | n.3899
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