Nelle controversie regolate dal rito sommario, il termine di trenta giorni per l’impugnazione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c. decorre, per la parte costituita, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell’art. 281 sexies c.p.c.. e che, in mancanza delle suddette formalità, l’ordinanza può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione, a norma dell’art. 327 c.p.c.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, Pres. Spirito – Rel. Patti, con la sentenza n. 28975 del 5 ottobre 2022.
La vicenda in esame trae origine dal rigetto dell’appello proposto da un cittadino straniero avverso l’ordinanza di primo grado, che ne aveva rigettato le domande di protezione internazionale e umanitaria.
La Corte d’Appello competente aveva ritenuto che l’impugnazione fosse tardiva in quanto il termine di 30 giorni prescritto dall’art. 702 quater cpc decorre dalla data di lettura del provvedimento impugnato non essendo necessaria la comunicazione ex art. 176 cpc.
Contro tale provvedimento il cittadino straniero ricorreva per cassazione adducendo due motivi.
Con il primo deduceva la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 281sexies c.p.c., per erronea conformazione ad un modello procedimentale, a trattazione orale con pronuncia di sentenza al termine della discussione con lettura del dispositivo contestuale alla concisa esposizione delle ragioni della decisione, di uno diverso, quale quello sommario di cognizione, decisorio con ordinanza emessa fuori udienza nei confronti del richiedente, parte odierna ricorrente, non contumace, destinataria di comunicazione da parte della cancelleria, avvenuta soltanto il 28 dicembre 2017.
Col secondo motivo di gravame lamentava la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 281sexies c.p.c., per non essere stato il difensore del richiedente avvisato, all’udienza dell’11 ottobre 2017, che il giudice avrebbe letto il dispositivo in udienza dopo la camera di consiglio.
La Corte esaminate le ragioni di impugnazione – operata un’approfondita disamina sia delle caratteristiche del rito sommario sia delle differenze tra l’ordinanza pronunciata a conclusione del suddetto rito sia delle caratteristiche proprie del rito ordinario (in particolare della sentenza emessa ex art. 281 sexies cpc) – le riteneva fondate.
In estrema sintesi la Cassazione osservava che, per potere impugnare un provvedimento è necessaria una sua conoscenza effettiva e non soltanto legale non essendo sufficiente la lettura dell’ordinanza in udienza, peraltro senza alcuna menzione della motivazione.
Per la decorrenza del termine di impugnazione di 30 giorni è sufficiente la comunicazione effettuata dalla Cancelleria.
In ogni caso se le due forme, comunicazione o notifica dell’ordinanza, mancano, l’ordinanza può essere impugnata entro sei mesi dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 327 Cpc.
Enunciato tale principio gli Ermellini rinviavano alla competente Corte d’Appello per la decisione.
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