La Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di usura per l’applicazione ab origine di interessi ultra soglia derivanti dal cumulo degli interessi e della commissione di massimo scoperto (CMS).
La commissione di massimo scoperto (CMS) deve essere pattuita e indicata nel contratto esplicitando i criteri e le modalità di calcolo della stessa. In mancanza del rispetto di tali requisiti va considerata nulla per indeterminatezza dell’oggetto.
Pertanto, deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell’oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non potrà essere in grado di conoscere quando e come sorgerà l’obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca.
E’ illegittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto venga indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. De Chiara – Rel. Amatore, con l’ordinanza n. 19825 del 20 giugno 2022.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
DEVE ESSERE OGGETTO DI CALCOLO SEPARATO
Sentenza | Tribunale di Chieti, Giudice Francesco Grassi | 28.06.2021 | n.90
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO: LEGITTIMA SE SUFFICIENTEMENTE DETERMINATA
LA CLAUSOLA DEVE INDICARE: PERCENTUALE DEL PRELIEVO, CONDIZIONI, PERIODICITÀ ADDEBITO E BASE DI CALCOLO
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Martina Grandi | 27.02.2018 | n.361
CMS: VALIDA SE PATTUITI TUTTI GLI ELEMENTI GLI ELEMENTI CHE CONCORRONO A DETERMINARLA
LA CLAUSOLA DEVE PRECISARE PERCENTUALE, BASE DI CALCOLO, CRITERI E PERIODICITÀ DI ADDEBITO
Sentenza | Tribunale di Agrigento, dott. Andrea Illuminati | 24.02.2016 | n.264
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