Nel procedimento sommario di cognizione occorre che le parti, in particolare il ricorrente che sceglie di agire con il rito sommario di cognizione, deducano negli atti introduttivi tutte le istanze istruttorie che ritengono di formulare e depositino tutti i documenti che intendono offrire in comunicazione per adempiere al loro onere probatorio ex art. 2697 c.c.
Il ricorrente, pertanto, è tenuto (con il ricorso o entro la prima udienza) a provare la fonte del suo diritto di credito, depositando il contratto di mutuo, il piano di ammortamento, le ricevute dei pagamenti effettuati, i vari decreti ministeriali che si sono susseguiti nel tempo a parametro dell’asserito tasso usuraio.
In mancanza delle predette allegazioni di parte ricorrente non può essere disposta CTU contabile al fine di verificare l’eventuale difformità tra il tasso nominale e quello effettivamente applicato, in quanto detta consulenza avrebbe carattere meramente esplorativo.
Per quanto concerne il supposto anatocismo derivante dall’applicazione nel caso in esame del c,d, sistema di ammortamento “alla francese”, si rileva che detto sistema non comporta di per sé nessun effetto anatocistico, essendo gli interessi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o con le rate precedenti.
Ciò è stato chiarito dalla più recente giurisprudenza di merito, la quale si è ormai da tempo assestata sul seguente orientamento: “è legittima la forma di ammortamento c.d. alla francese, non discendo dalla sua applicazione alcuna forma di capitalizzazione vietata, con la specificazione che l’imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale (nell’ammortamento “alla francese” la quota capitale è nelle prime rate molto bassa e cresce col tempo) risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell’art. 1194 c.c.” (cfr. Tribunale Catania sez. IV, 04/03/2020, sentenza n.884, fonte: redazione Giuffre 2020).
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO: IL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON REALIZZA ANATOCISMO
IL CALCOLO VIENE EFFETTUATO SULLA QUOTA CAPITALE PER OGNI SINGOLA RATA
Sentenza | Tribunale di Trapani, Giudice Daniela Galazzi | 24.01.2022 | n.82
PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON VIOLA IL DIVIETO DI ANATOCISMO
INTERESSI SEMPRE CALCOLATI SOLO SU QUOTA CAPITALE
Ordinanza | Tribunale di Cosenza, Giudice Claudia Pingitore | 09.03.2022 |
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