È escluso il carattere integrale della nullità del contratto posto a valle dell’intesa vietata, avuto riguardo “al carattere eccezionale dell’estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all’intero contratto”, non potendo la nullità parziale estendersi “all’intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l’utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti”. In ogni caso, l’indagine circa la effettiva volontà di concludere il contratto – anche ove privo delle clausole anticoncorrenziali e, quindi, a condizioni meno gravose per il garante – incombe sul medesimo garante eccipiente” e non sulla società creditrice.
Quanto invece agli atti idonei ad interrompere la decadenza di cui all’art. 1957 c.c. nell’ambito delle fideiussioni a prima richiesta è sufficiente il compimento anche di un semplice atto stragiudiziale.
Di recente, infatti, la Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire che “in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l’applicazione dell’art. 1957 c.c., comma 1 il criterio di esegesi di cui all’art. 1363 c.c. impone di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, come nella specie, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l’inizio dell’azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma”. Ne deriva, pertanto, che, ai fini della valutazione circa il rispetto o meno del termine semestrale previsto dalla norma, il giudice debba prendere in considerazione non già l’atto compiuto per l’attivazione della tutela giurisdizionale, bensì il momento in cui, scaduta l’obbligazione principale, è stata formalmente presentata la richiesta di pagamento”.
Questi sono i principi espressi dalla Corte d’Appello di Milano, Pres. Meroni – Rel. Apostoliti, con la sentenza n. 3726 del 24 novembre 2022.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CIÒ VALE IN CASO DI IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE A PAGARE “A SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA” E FA VENIR MENO L’ONERE DI AGIRE GIUDIZIALMENTE
Sentenza | Tribunale di Cremona, Giudice Daniele Moro | 18.10.2022 | n.502
FIDEIUSSIONE-ANTITRUST: LA NULLITÀ DELLE CLAUSOLE RIPRODUTTIVE LO SCHEMA ABI È PARZIALE.
DEVE ESSERE PROVATA CON MODULO PREDISPOSTO DALL’ABI NEL 2003.
Sentenza | Tribunale di Forlì, Giudice Maria Cecilia Branca | 24.02.2022 | n.190
FIDEIUSSIONI-ABI: L’EVENTUALE NULLITÀ COLPISCE SOLO LE SINGOLE CLAUSOLE (ARTICOLI 2, 6 E 8)
IL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA COSTITUISCE PROVA PRIVILEGIATA DELLA CONDOTTA ANTICONCORRENZIALE.
Sentenza | Tribunale di Roma, Pres. Pedrelli-Rel. Basile | 18.02.2022 | n.2659
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