In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
L’ultimo cessionario in ordine di tempo – in caso di cessioni multiple – deve documentare le precedenti cessioni del credito al fine di dimostrare l’inclusione del rapporto ceduto, al fine di dimostrare la titolarità, in capo a sé, del rivendicato credito, producendo il contratto di cessione, unitamente all’elenco dei crediti ceduti.
Questi i principi espressi dalla Corte di Appello di Milano, Pres. Bonaretti – Rel. Apostoliti nella sentenza n. 3674 del 22 novembre 2022 ove ha respinto un appello di un intermediario che non aveva correttamente documentato le precedenti cessioni del credito con una generica pubblicazione dei rapporti ceduti sulla gazzetta ufficiale.
Per ulteriori approfondimenti sul tema si rinvia ai seguenti contenuti pubblicati in Rivista:
TALE ADEMPIMENTO È EQUIPARABILE A QUANTO PRESCRITTO DALL’ART. 1264 CC
Sentenza | Corte di Appello di Catania, Pres. Dipietro – Rel. Napoli | 08.02.2022 | n.253
CESSIONE IN BLOCCO: SUSSISTE LEGITTIMAZIONE ATTIVA OVE VENGA PRODOTTO CONTRATTO CON ALLEGATO ELENCO
LA PUBBLICAZIONE DELLA NOTIZIA EX ART. 58 TUB HA LA FUNZIONE DI ESONERARE DALLA NOTIFICA EX ART. 1264 C.C.
Ordinanza | Tribunale di Vasto, Pres. Izzi – Rel Pasquale | 08.11.2022 | n.4370
TALE CARENZA È RILEVABILE D’UFFICIO DAL GIUDICE IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO
Sentenza | Tribunale di Reggio Calabria, Giudice Francesca Rosaria Plutino | 02.11.2022 | n.1224
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno