Nel caso in cui l’iscrizione a ruolo di un atto di appello, avvenga oltre la scadenza del termine di dieci giorni, non può esserne dichiarata la tardività laddove il predetto termine coincida con un giorno festivo, dovendosi applicare l’art. 155, co. 4, c.p.c. anche al termine per la costituzione in appello- previsto dall’art. 165 c.p.c.- in virtù dell’espresso rinvio contenuto nell’art. 347 cpc.
A mente della norma che disciplina le forme ed i termini della costituzione in appello, è previsto che la disciplina del computo dei termini di cui all’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, proroga di diritto la scedenza, al primo giorno successivo alla scadenza non festivo.
Pertanto, il termine che scade in un giorno festivo o di sabato, va prorogato in ragione delle norme precedentemente citate stante il loro carattere generale, la proroga si applica a tutti i termini, anche perentori contemplati dal codice di rito.
Questo il principio espresso dalla Corte di Appello di Milano, Pres. Vigorelli – Rel Busacca, con la sentenza n. 3657 del 21 novembre 2022.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
TERMINI PROCESSUALI SABATO: LA SCADENZA DEGLI ATTI VIENE PROROGATA AL PRIMO GIORNO NON FESTIVO
TALE REGOLA SI APPLICA ANCHE ALLA COSTITUZIONE IN APPELLO
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. II, Pres. Di Virgilio – Est.Varrone | 30.07.2021 | n.21925
I GIORNI FESTIVI “INTERMEDI” SI COMPUTANO REGOLARMENTE NEL CALCOLO EX ART 155, C.P.C.COMMA 3
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. VI-3 civile, Pres. Frasca – Rel. Vincenti | 28.05.2020 | n.1003
APPELLO TERMINE IN SCADENZA SABATO: PROROGA DI DIRITTO
IL TERMINE CHE SCADE IL SABATO È PROROGATO DI DIRITTO AL PRIMO GIORNO SUCCESSIVO NON FESTIVO IN QUANTO TERMINE A DECORRENZA SUCCESSIVA EX ART.155 CPC
Sentenza | Cassazione civile, sezione quinta | 04.05.2012 | n.6728
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