Allorquando, il provvedimento giudiziale di liquidazione delle spese processuali non contenga la statuizione circa la debenza delle spese forfettarie rimborsabili ai sensi dell’art. 13, comma 10, della L. n. 247 del 2012 e dell’art. 2 del D.M. n. 55 del 2014 o anche solo non ne specifichi la percentuale, la liquidazione costituisce comunque titolo per il riconoscimento del rimborso stesso nella misura del quindici per cento del compenso totale, quale massimo di regola spettante, potendo tale misura essere soltanto diminuita dal giudice che deve in tal caso motivare le ragioni della diminuzione.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Esposito – Rel. Di Paoloantonio, con l’ordinanza n. 21848 dell’11 luglio 2022.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SPESE GENERALI AL 15%: SEMPRE DOVUTE ANCHE NON ESPRESSAMENTE INDICATE NEL PROVVEDIMENTO DI CONDANNA
PRINCIPIO DELL’AUTOMATICA DEBENZA DEL RIMBORSO FORFETARIO IN QUANTO COMPONENTE DETERMINATA IN MISURA FISSA
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. VI civ., Pres. Lombardo – Rel. Oliva | 22.01.2021 | n.1421
SPESE FORFETTARIE: SEMPRE AL 15% IN CASO MANCATA SPECIFICAZIONE
TALE PERCENTUALE CORRISPONDE AL MASSIMO RICONOSCIBILE SI PUÒ DIMINUIRE SOLO CON SPECIFICA MOTIVAZIONE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Oricchio – Rel. Saba | 04.04.2019 | n.938
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