In tema di notifica ex art. 140 c.p.c., la dichiarazione con la quale l’ufficiale giudiziario o quello postale dichiari di non avere trovato nessuno all’indirizzo del destinatario non costituisce attestazione dotata di pubblica fede, ma mera presunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova e senza necessità di impugnazione con querela di falso, che in quel luogo si trovi la residenza effettiva del notificando o la sua dimora o il domicilio, sicché compete al giudice del merito, in caso di contestazione, compiere tale accertamento in base all’esame ed alla valutazione delle prove fornite dalle parti, ai fini della pronuncia sulla validità ed efficacia della notificazione.
Così si espressa la Corte di Cassazione Pres. Travaglino – Rel. Rossetti con l’ordinanza n. 25885 del 2 settembre 2022.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NON È SUFFICIENTE LA SOLA SPEDIZIONE
Sentenza | Cass. civ. Pres. Esposito Rel. Dott. Luciotti | 28.01.2022 | n.2621
NON VANNO OSSERVATE LE FORMALITÀ DIVERSE E MAGGIORI PREVISTE DALL’ORDINAMENTO ITALIANO PER NON PREGIUDICARE L’EFFICIENZA DEI SERVIZI POSTALI DEGLI STATI MEMBRI
Decreto | Tribunale di Napoli Nord, G.E. Antonio Cirma | 17.11.2022 |
NOTIFICA TARDIVA APPELLO: IL CASO DEL CAMBIO DI DOMICILIO DEL DIFENSORE NON COMUNICATO
ONERE DELL’AVVOCATO DI COMUNICARE ALLA CONTROPARTE GLI EVENTUALI CAMBIAMENTI
Sentenza | Corte di Appello Napoli, Pres. Fusillo – Rel. Elefante | 28.07.2021 | n.3007
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